Art. 5
Strumento di anonimizzazione dei dati
In vigore dal 30 set 2021
Strumento di anonimizzazione dei dati
1. I dati estratti dai sistemi di informazione dell’UE sottostanti e dalle componenti dell’interoperabilità sono resi anonimi mediante uno strumento di anonimizzazione dei dati. Solo i dati anonimizzati sono conservati nell’archivio centrale.
2. Lo strumento di anonimizzazione dei dati identifica i dati di identità critici presenti nei sistemi di informazione dell’UE e li rende anonimi tramite un processo automatizzato prima che i dati statistici siano conservati nell’archivio centrale. Il processo di anonimizzazione è irreversibile.
Storico versioni
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