Art. 6

Accesso

In vigore dal 30 set 2021
Accesso 1.   L’accesso all’archivio centrale da parte del personale debitamente autorizzato è concesso e gestito conformemente all’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all’articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860. 2.   L’archivio centrale è accessibile agli Stati membri, alla Commissione e alle agenzie dell’Unione, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del diritto dell’Unione, tramite una connessione di rete protetta (TESTA). 3.   Soltanto il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti in conformità con l’articolo 39, paragrafo 2, e l’articolo 66, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/817 è abilitato ad accedere allo strumento di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 4.   Le autorità competenti accedono all’archivio centrale mediante profili di utente. Eu-LISA conserva un elenco dei profili di utente. Un’autorità può avere vari profili, a seconda dei suoi diritti di accesso. 5.   L’accesso all’archivio centrale è registrato. Le informazioni registrate comprendono almeno: a) la marcatura temporale; b) l’autorità; c) il tipo di relazione in questione. 6.   I log che consentono l’identificazione degli utenti che hanno avuto accesso all’archivio centrale sono conservati a livello nazionale e dalla Commissione, dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e da Europol. eu-LISA conserva il log di tutte le operazioni di accesso. I log sono conservati nell’archivio centrale per un anno, dopo di che sono cancellati automaticamente. 7.   Eventuali ruoli contrastanti all’interno dell’archivio centrale sono identificati e l’accesso è concesso in base ai seguenti principi: a) «necessità di conoscere»; b) accesso con privilegio minimo; c) separazione delle funzioni. 8.   Le relazioni sulla qualità dei dati pubblicate a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1861 comprendono uno strumento che consente agli Stati membri di fornire a eu-LISA un feedback riguardante la correzione dei problemi incontrati.
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Accesso (Art. 6 Regolamento (UE) 2021/2223) — Testo vigente | Portale Normativo