Art. 3

Condizioni relative alle categorie di strumenti di capitale di classe 2

In vigore dal 13 ago 2021
Condizioni relative alle categorie di strumenti di capitale di classe 2 Le categorie di strumenti di capitale di classe 2 soddisfano le condizioni seguenti: a) al momento dell’attribuzione degli strumenti come remunerazione variabile, la durata residua dello strumento è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di conservazione che si applicano alla remunerazione variabile in base all’attribuzione degli strumenti in questione; b) le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell’evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1; c) l’evento attivatore di cui alla lettera b) si verifica se il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’impresa di investimento che emette lo strumento scende al di sotto di uno dei seguenti valori: i) il 7 % del prodotto di 12,5 moltiplicato per i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; ii) un livello superiore a quello specificato al punto i), se determinato dall’impresa di investimento o dall’ente che emette lo strumento e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento; d) uno dei requisiti di cui all’, lettera c), è soddisfatto.
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Condizioni relative alle categorie di strumenti di capitale di classe 2 (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/2155) — Testo vigente | Portale Normativo