Art. 3
Condizioni relative alle categorie di strumenti di capitale di classe 2
In vigore dal 13 ago 2021
Condizioni relative alle categorie di strumenti di capitale di classe 2
Le categorie di strumenti di capitale di classe 2 soddisfano le condizioni seguenti:
a)
al momento dell’attribuzione degli strumenti come remunerazione variabile, la durata residua dello strumento è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di conservazione che si applicano alla remunerazione variabile in base all’attribuzione degli strumenti in questione;
b)
le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell’evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1;
c)
l’evento attivatore di cui alla lettera b) si verifica se il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’impresa di investimento che emette lo strumento scende al di sotto di uno dei seguenti valori:
i)
il 7 % del prodotto di 12,5 moltiplicato per i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
ii)
un livello superiore a quello specificato al punto i), se determinato dall’impresa di investimento o dall’ente che emette lo strumento e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento;
d)
uno dei requisiti di cui all’, lettera c), è soddisfatto.
Storico versioni
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