Art. 5

Procedure di svalutazione, di rivalutazione e di conversione

In vigore dal 13 ago 2021
Procedure di svalutazione, di rivalutazione e di conversione 1.   Ai fini dell’, lettera b), e dell’, paragrafo 2, lettera d), le disposizioni che disciplinano gli strumenti di capitale di classe 2 e gli altri strumenti rispettano le procedure e i tempi che i paragrafi da 2 a 14 del presente articolo prevedono per il calcolo del coefficiente di capitale primario di classe 1 e degli importi da svalutare, rivalutare o convertire. Le disposizioni che disciplinano gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 rispettano le procedure previste dal paragrafo 9 e dal paragrafo 13, lettera c), del presente articolo riguardo agli importi da svalutare, rivalutare o convertire. 2.   Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti di capitale di classe 2 e gli altri strumenti ne prescrivono la conversione in strumenti di capitale primario di classe 1 al verificarsi dell’evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi: a) il rapporto di tale conversione e un limite sull’importo di conversione autorizzato; b) un intervallo all’interno del quale gli strumenti si convertiranno in strumenti di capitale primario di classe 1. 3.   Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono la svalutazione del valore nominale al verificarsi dell’evento attivatore, la svalutazione riduce stabilmente o in via temporanea tutti i seguenti elementi: a) il credito del possessore dello strumento nell’insolvenza o liquidazione dell’ente o dell’impresa di investimento che emette lo strumento; b) l’importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento; c) le distribuzioni effettuate sullo strumento. 4.   Le distribuzioni da corrispondere dopo una svalutazione si basano sull’importo nominale ridotto. 5.   La svalutazione o conversione degli strumenti genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1. 6.   Se l’impresa di investimento o l’ente che emette lo strumento ha stabilito che il coefficiente di capitale primario di classe 1 è sceso al di sotto del livello che attiva la conversione o la svalutazione dello strumento, l’organo di gestione o qualsiasi altro organo competente dell’impresa di investimento o dell’ente che emette lo strumento è tenuto ad accertare senza indugio l’evento attivatore, e vi è l’obbligo irrevocabile di svalutazione o conversione dello strumento. 7.   L’importo aggregato degli strumenti da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all’importo inferiore tra i seguenti: a) l’importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’impresa di investimento o dell’ente che emette lo strumento alla percentuale in cui le disposizioni che disciplinano lo strumento hanno fissato l’evento attivatore; b) l’intero valore nominale dello strumento. 8.   Se si verifica un evento attivatore: a) l’impresa di investimento informa i membri del personale cui sono stati attribuiti gli strumenti in questione come remunerazione variabile e le persone che ne conservano il possesso; b) l’impresa di investimento o l’ente che emette lo strumento svaluta il valore nominale degli strumenti o li converte in strumenti di capitale primario di classe 1 al più presto, e comunque entro un mese conformemente ai requisiti di cui al presente articolo. 9.   Se l’evento attivatore si situa allo stesso livello per strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, strumenti di capitale di classe 2 e altri strumenti, la svalutazione o conversione del valore nominale si applica su base proporzionale a tutti i possessori di tali strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile. 10.   L’importo dello strumento da svalutare o convertire è soggetto a revisione indipendente. La revisione è portata a termine quanto prima, senza creare impedimenti in relazione alla svalutazione o alla conversione dello strumento. 11.   L’impresa di investimento o l’ente emittente strumenti che sono convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore è tenuto a provvedere a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti convertibili nel caso di evento attivatore. L’impresa di investimento o l’ente deve disporre sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l’emissione di strumenti di capitale primario di classe 1 nei quali, al verificarsi dell’evento attivatore, saranno convertiti gli strumenti in questione. 12.   L’impresa di investimento o l’ente emittente strumenti che sono convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistano impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all’atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali. 13.   Perché la svalutazione di uno strumento sia considerata temporanea, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le rivalutazioni si basano sugli utili dopo che l’emittente dello strumento ha adottato una decisione formale con la quale si confermano gli utili finali; b) qualsiasi rivalutazione dello strumento o pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto sono effettuati a piena discrezione dell’impresa di investimento o dell’ente che emette lo strumento, fatte salve le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), senza che l’impresa di investimento o l’ente sia in alcun modo obbligato a effettuare o accelerare una rivalutazione in circostanze specifiche; c) la rivalutazione è applicata proporzionalmente agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, agli strumenti di capitale di classe 2 e agli altri strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile svalutati; d) l’importo massimo da attribuire alla somma tra la rivalutazione degli strumenti di capitale di classe 2 e degli altri strumenti e il pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto è uguale all’utile dell’impresa di investimento o dell’ente che emette lo strumento moltiplicato per l’importo ottenuto dividendo l’importo determinato al punto i) per l’importo determinato al punto ii): i) somma dei valori nominali prima della svalutazione di tutti gli strumenti di capitale di classe 2 e altri strumenti dell’impresa di investimento svalutati; ii) somma dei fondi propri e dell’importo nominale degli altri strumenti utilizzati ai fini della remunerazione variabile dell’impresa di investimento; e) la somma tra le rivalutazioni e i pagamenti delle cedole sull’importo nominale ridotto è trattata come un pagamento che comporta una riduzione del capitale primario di classe 1 ed è: i) coerente con il mantenimento di una solida base di capitale dell’impresa di investimento; ii) se del caso, coerente con la sua uscita tempestiva dalle misure di sostegno finanziario pubblico straordinario; e iii) se del caso, limitata a una quota dei ricavi netti se l’impresa di investimento beneficia di un sostegno finanziario pubblico straordinario. 14.   Ai fini del paragrafo 13, lettera d), il calcolo è effettuato nel momento in cui si procede alla rivalutazione.
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