Art. 4

Condizioni relative a categorie di altri strumenti

In vigore dal 13 ago 2021
Condizioni relative a categorie di altri strumenti 1.   Poste le condizioni stabilite all’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, gli altri strumenti rispondono alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii), della direttiva (UE) 2019/2034 in ciascuno dei casi seguenti: a) soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo; b) sono collegati a uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 o a uno strumento di capitale di classe 2 e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo; c) sono collegati a uno strumento che, se non fosse stato emesso dall’impresa madre dell’impresa di investimento sfuggente all’ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sarebbe uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 o uno strumento di capitale di classe 2, e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4. 2.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti: a) gli altri strumenti sono emessi direttamente o tramite un’impresa di investimento, un ente o ente finanziario incluso nell’ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell’ del regolamento (UE) 2019/2033, purché sia ragionevole attendersi che una variazione della qualità creditizia dell’emittente determini un’analoga variazione della qualità creditizia dell’impresa di investimento che utilizza gli altri strumenti ai fini della remunerazione variabile; b) le disposizioni che disciplinano gli altri strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i pagamenti programmati delle distribuzioni o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell’ente o dell’impresa di investimento che emette lo strumento; c) al momento dell’attribuzione come remunerazione variabile, la durata residua degli altri strumenti è uguale o superiore alla somma dei periodi di differimento e dei periodi di conservazione che si applicano in base all’attribuzione degli strumenti in questione; d) le disposizioni che disciplinano gli strumenti prevedono che, al verificarsi dell’evento attivatore, il valore nominale degli strumenti sia svalutato stabilmente o in via temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1; e) l’evento attivatore di cui alla lettera d) si verifica quando il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente o dell’impresa di investimento che emette lo strumento scende al di sotto di uno dei valori seguenti: i) nel caso di un’impresa di investimento che emette gli strumenti, il 7 % del prodotto di 12,5 moltiplicato per i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; ii) nel caso di un ente che emette gli strumenti, il 7 % del coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente che emette lo strumento; iii) un livello superiore a quanto specificato al punto i) o ii), se determinato dall’impresa di investimento o dall’ente che emette lo strumento e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento; f) uno dei requisiti di cui all’, lettera c), è soddisfatto. 3.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti: a) gli altri strumenti soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e); b) gli altri strumenti sono collegati a uno strumento aggiuntivo di capitale di classe 1 o a uno strumento di capitale di classe 2 emesso tramite un soggetto incluso nell’ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell’ del regolamento (UE) 2019/2033 («strumento di riferimento»); c) lo strumento di riferimento risponde alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e f), al momento dell’attribuzione dello strumento come remunerazione variabile; d) il valore dell’altro strumento è collegato a quello dello strumento di riferimento in modo tale che in nessun momento il primo sia superiore al secondo; e) le distribuzioni pagate a seguito del trasferimento della titolarità sull’altro strumento sono collegate a quelle dello strumento di riferimento in modo tale che in nessun momento il valore delle prime sia superiore a quello delle seconde; f) le disposizioni che disciplinano gli altri strumenti prevedono che, in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione dello strumento di riferimento nel corso del periodo di differimento o di conservazione, essi siano collegati a uno strumento di riferimento equivalente e rispondente alle condizioni stabilite dal presente articolo, in modo da assicurare che il valore totale degli altri strumenti non aumenti. 4.   Le condizioni cui rimanda il paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti: a) ai fini dell’articolo 55 della direttiva (UE) 2019/2034 o dell’articolo 127 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti hanno stabilito che l’impresa di investimento o l’ente che emette lo strumento a cui gli altri strumenti sono collegati è soggetto alla vigilanza su base consolidata di un’autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella disciplinata dai principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/2034, nel caso in cui l’emittente sia un’impresa di investimento situata in un paese terzo, o dalla direttiva 2013/36/UE, nel caso in cui l’emittente sia un ente situato in un paese terzo, e dai requisiti della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) gli altri strumenti soddisfano le condizioni cui rimanda il paragrafo 3, lettera a), e lettere da c) a f).
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Condizioni relative a categorie di altri strumenti (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/2155) — Testo vigente | Portale Normativo