Art. 1

Categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile

In vigore dal 13 ago 2021
Categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile 1.   Le seguenti categorie di strumenti soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1, lettera j), punto iii), della direttiva (UE) 2019/2034: a) categorie di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’ e conformi all’, paragrafo 9, e all’, paragrafo 13, lettera c); b) categorie di strumenti di capitale di classe 2 rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’ e conformi all’; c) categorie di strumenti integralmente convertibili in strumenti di capitale primario di classe 1 o svalutabili, diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di capitale di classe 2, (di seguito «altri strumenti»), nei casi contemplati all’, laddove tali categorie rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e siano conformi all’. 2.   Le categorie di strumenti di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni seguenti: a) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) dei diritti del possessore; b) se le disposizioni che lo disciplinano ne permettono la conversione, lo strumento è utilizzato ai fini dell’attribuzione della remunerazione variabile soltanto se il rapporto o intervallo di conversione è fissato a un livello tale che il valore dello strumento in cui è convertito lo strumento inizialmente attribuito non sia superiore a quello che quest’ultimo aveva al momento dell’attribuzione come remunerazione variabile; c) le disposizioni che disciplinano gli strumenti convertibili utilizzati al solo fine della remunerazione variabile assicurano che il valore dello strumento in cui è convertito lo strumento inizialmente attribuito non sia superiore a quello di quest’ultimo al momento della conversione; d) le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che le distribuzioni siano pagate al possessore dello strumento a cadenza almeno annuale; e) il prezzo dello strumento corrisponde al suo valore al momento dell’attribuzione dello strumento, conformemente al principio contabile applicabile; f) le disposizioni che disciplinano gli strumenti emessi al solo fine della remunerazione variabile impongono che, in caso di rimborso, anche anticipato, riacquisto o conversione dello strumento, ne sia effettuata la valutazione secondo il principio contabile applicabile. Ai fini della lettera e), la valutazione è soggetta a una revisione indipendente.
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Categorie di strumenti che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/2155) — Testo vigente | Portale Normativo