Art. 2
Condizioni relative alle categorie di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
In vigore dal 13 ago 2021
Condizioni relative alle categorie di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
Le categorie di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soddisfano le condizioni seguenti:
a)
le disposizioni che disciplinano lo strumento specificano l’evento attivatore ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) 2019/2033;
b)
l’evento attivatore di cui alla lettera a) si verifica quando il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’impresa di investimento che emette lo strumento scende al di sotto di uno dei valori seguenti:
i)
il 7 % del prodotto di 12,5 moltiplicato per i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
ii)
un livello superiore a quello specificato al punto i), se determinato dall’impresa di investimento o dall’ente che emette lo strumento e specificato nelle disposizioni che disciplinano lo strumento;
c)
è soddisfatto uno dei requisiti seguenti:
i)
lo strumento è emesso al solo fine dell’attribuzione come remunerazione variabile e le disposizioni che lo disciplinano prevedono per le relative distribuzioni un tasso coerente con i corsi di mercato degli strumenti analoghi emessi dall’impresa di investimento o da imprese di investimento o enti di qualità creditizia comparabile, e comunque non superiore, al momento dell’attribuzione della remunerazione, di oltre 8 punti percentuali al tasso di variazione annuale medio per l’Unione pubblicato dalla Commissione (Eurostat) negli indici dei prezzi al consumo armonizzati previsti dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (7);
ii)
al momento dell’attribuzione degli strumenti come remunerazione variabile, almeno il 60 % degli strumenti in emissione sono stati emessi a fini diversi dalla remunerazione variabile e non sono in possesso di nessuno dei soggetti seguenti, né di soggetti che presentino con essi stretti legami:
l’impresa di investimento o le sue filiazioni;
—
l’impresa madre dell’impresa di investimento o le sue filiazioni;
—
la società di partecipazione finanziaria madre dell’impresa di investimento o le sue filiazioni;
—
la società di partecipazione mista dell’impresa di investimento o le sue filiazioni;
—
la società di partecipazione finanziaria mista dell’impresa di investimento e le sue filiazioni.
Ai fini del punto i), se lo strumento è attribuito a un membro del personale la cui attività professionale si svolge prevalentemente al di fuori dell’Unione ed è denominato in una valuta di un paese terzo, le imprese di investimento possono usare un analogo indice dei prezzi al consumo calcolato in modo indipendente per detto paese terzo.
Storico versioni
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