Art. 3

Persona qualificata responsabile della farmacovigilanza

In vigore dal 2 ago 2021
Persona qualificata responsabile della farmacovigilanza 1.   Le qualifiche e la formazione della persona qualificata responsabile della farmacovigilanza di cui all’articolo 77, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/6 comprendono un’esperienza documentata in materia di farmacovigilanza. 2.   La persona qualificata responsabile della farmacovigilanza ha completato la formazione di veterinario conformemente all’articolo 38 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Nel caso in cui tale formazione non sia stata completata, i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio provvedono affinché la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza sia assistita da un veterinario in maniera continuativa. Tale assistenza è debitamente documentata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1281:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Persona qualificata responsabile della farmacovigilanza (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/1281) — Testo vigente | Portale Normativo