Art. 2

Sistema di farmacovigilanza

In vigore dal 2 ago 2021
Sistema di farmacovigilanza 1.   Il sistema di farmacovigilanza del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio istituito e mantenuto conformemente all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 soddisfa i requisiti di cui al presente regolamento. 2.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio provvede affinché il sistema di farmacovigilanza: a) sia pienamente funzionale; b) sia soggetto a un sistema globale di gestione della qualità, a norma degli articoli da 4 a 9 del presente regolamento; c) includa un sistema di gestione dei rischi che contempli tutte le procedure e i processi necessari a ottimizzare l’uso sicuro e a monitorare il rapporto beneficio/rischio dei rispettivi medicinali veterinari; d) definisca chiaramente i ruoli, le responsabilità e i compiti demandati a tutte le parti coinvolte nel funzionamento del sistema; e) preveda un adeguato controllo del sistema e garantisca che, ove necessario, possano essere apportate al sistema le modifiche necessarie a migliorarne il funzionamento; f) sia documentato in modo chiaro e inequivocabile nel fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza. 3.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio garantiscono che la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza di cui all’articolo 77, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/6 abbia un controllo sufficiente sul sistema di farmacovigilanza al fine di promuovere, mantenere e migliorare la conformità all’articolo 78 di tale regolamento. Essi provvedono affinché sia predisposta una procedura adeguata per individuare e gestire eventuali conflitti di interessi concernenti la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza. 4.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio dispongono di sufficiente personale competente e adeguatamente qualificato e formato per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza. 5.   Nell’espletamento delle mansioni loro affidate dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, tutte le persone coinvolte nelle procedure e nei processi del sistema di farmacovigilanza istituito per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza garantiscono il corretto funzionamento del sistema. 6.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio istituiscono e documentano procedure di riserva per garantire la continuità operativa in relazione all’assolvimento degli obblighi di farmacovigilanza. 7.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio mantengono la piena responsabilità di tutti gli obblighi di farmacovigilanza affidati a terzi a norma del regolamento (UE) 2019/6 e del presente regolamento.
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