Art. 38
Contenitori, imballaggi ed etichettatura
In vigore dal 29 lug 2021
Contenitori, imballaggi ed etichettatura
1. I medicinali veterinari sono trasportati in contenitori che non abbiano effetti negativi sulla loro qualità e che offrano un’adeguata protezione dalle influenze esterne, inclusa la contaminazione.
2. La scelta del contenitore e dell’imballaggio tiene conto degli elementi seguenti:
a)
i requisiti relativi alla conservazione e al trasporto dei medicinali veterinari;
b)
lo spazio necessario per il quantitativo di medicinali veterinari;
c)
le forme farmaceutiche, comprese le premiscele per alimenti medicamentosi;
d)
le temperature esterne estreme previste;
e)
il tempo massimo stimato per il trasporto, compreso l’immagazzinaggio di transito in dogana;
f)
lo status di qualifica dell’imballaggio;
g)
lo status della convalida dei contenitori per il trasporto.
3. I contenitori sono muniti di etichette che forniscano informazioni sufficienti sui requisiti di manipolazione e conservazione e sulle precauzioni necessarie per garantire che i medicinali veterinari siano manipolati correttamente e custoditi in modo sicuro in ogni momento. I contenitori consentono l’identificazione del loro contenuto e dell’origine della merce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1248:oj#art-38