Art. 38

Contenitori, imballaggi ed etichettatura

In vigore dal 29 lug 2021
Contenitori, imballaggi ed etichettatura 1.   I medicinali veterinari sono trasportati in contenitori che non abbiano effetti negativi sulla loro qualità e che offrano un’adeguata protezione dalle influenze esterne, inclusa la contaminazione. 2.   La scelta del contenitore e dell’imballaggio tiene conto degli elementi seguenti: a) i requisiti relativi alla conservazione e al trasporto dei medicinali veterinari; b) lo spazio necessario per il quantitativo di medicinali veterinari; c) le forme farmaceutiche, comprese le premiscele per alimenti medicamentosi; d) le temperature esterne estreme previste; e) il tempo massimo stimato per il trasporto, compreso l’immagazzinaggio di transito in dogana; f) lo status di qualifica dell’imballaggio; g) lo status della convalida dei contenitori per il trasporto. 3.   I contenitori sono muniti di etichette che forniscano informazioni sufficienti sui requisiti di manipolazione e conservazione e sulle precauzioni necessarie per garantire che i medicinali veterinari siano manipolati correttamente e custoditi in modo sicuro in ogni momento. I contenitori consentono l’identificazione del loro contenuto e dell’origine della merce.
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Contenitori, imballaggi ed etichettatura (Art. 38 Regolamento (UE) 2021/1248) — Testo vigente | Portale Normativo