Art. 36
Esecuzione e registrazione delle autoispezioni
In vigore dal 29 lug 2021
Esecuzione e registrazione delle autoispezioni
1. Le autoispezioni possono essere suddivise in più autoispezioni individuali di portata limitata.
2. Le autoispezioni sono condotte in modo imparziale e dettagliato da personale competente designato a tal fine. Gli audit eseguiti da esperti esterni indipendenti non possono sostituire le autoispezioni.
3. Tutte le autoispezioni sono registrate. Le relazioni contengono tutte le osservazioni fatte nel corso dell’ispezione. Una copia della relazione è presentata alla dirigenza e agli altri soggetti pertinenti.
4. Nel caso siano osservate irregolarità o carenze, ne è determinata la causa, sono documentate le azioni correttive e preventive e ne è garantito il follow-up. L’efficacia delle azioni correttive e preventive è oggetto di verifica.
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