Art. 34
Obblighi del contraente
In vigore dal 29 lug 2021
Obblighi del contraente
1. Il contraente dispone di attrezzature, procedure, conoscenze ed esperienza adeguate e di personale competente per l’esecuzione delle prestazioni richieste dal committente e, se previsto per l’attività, di locali adeguati.
2. Il contraente non subappalta a terzi nessuna delle prestazioni oggetto del contratto senza la previa valutazione e approvazione dell’accordo da parte del committente e senza un audit del subappaltatore da parte del contraente o del committente. Gli accordi tra il contraente ed eventuali terzi prevedono che le informazioni relative alla distribuzione all’ingrosso siano rese disponibili con le stesse modalità concordate tra il committente e il contraente iniziali.
3. Il contraente si astiene da qualsiasi attività che possa influire negativamente sulla qualità dei medicinali veterinari manipolati per il committente.
4. Il contraente trasmette ogni informazione che possa influenzare la qualità dei medicinali veterinari al committente conformemente alle disposizioni del contratto.
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