Art. 33
Obblighi del committente
In vigore dal 29 lug 2021
Obblighi del committente
1. Il committente è responsabile di tutte le attività appaltate ad operatori esterni.
2. Il committente è responsabile della valutazione della competenza del contraente ad eseguire correttamente le prestazioni richieste e di garantire, per mezzo del contratto e mediante audit, che siano rispettati i principi della buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari. Il committente esegue un audit del contraente prima dell’inizio delle attività esternalizzate, inoltre controlla e verifica l’esecuzione del contratto da parte del contraente. La frequenza degli audit è definita in base al rischio e alla natura delle attività esternalizzate. In caso di modifica delle attività esternalizzate, il committente applica una valutazione del rischio nell’ambito del controllo dei cambiamenti per determinare se sia necessario un nuovo audit. Il contraente consente al committente di sottoporre ad audit le attività esternalizzate.
3. Il committente fornisce al contraente tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni appaltate secondo i requisiti specifici per il medicinale veterinario ed eventuali altri requisiti pertinenti.
Storico versioni
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