Art. 5
Movimenti di uccelli da compagnia dopo l’arrivo nell’Unione
In vigore dal 14 lug 2021
Movimenti di uccelli da compagnia dopo l’arrivo nell’Unione
I proprietari o le persone autorizzate spostano gli uccelli da compagnia introdotti nell’Unione da un territorio o un paese terzo direttamente dal luogo di ingresso dei viaggiatori in una casa privata o in un’altra residenza all’interno dell’Unione, dove gli uccelli da compagnia sono tenuti sotto controllo ufficiale per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi alla data di ingresso nell’Unione e durante tale periodo gli uccelli da compagnia in questione non partecipano a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili.
Storico versioni
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