Art. 4

Misure sanitarie preventive per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo

In vigore dal 14 lug 2021
Misure sanitarie preventive per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo 1.   Gli uccelli da compagnia sono spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) il territorio o il paese terzo di spedizione è membro dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE); b) gli uccelli da compagnia soddisfano una delle seguenti serie di condizioni: i) sono originari di un paese terzo o di un territorio elencato nella prima colonna della tabella di cui alla parte 1 dell’allegato V, dell’allegato XIV o dell’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, dove devono essere stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale per almeno 30 giorni prima della data di spedizione dal territorio o dal paese terzo in questione; o ii) nei sei mesi precedenti la data di spedizione verso l’Unione e almeno 60 giorni prima di tale data hanno ricevuto un primo ciclo vaccinale completo, e se del caso sono stati rivaccinati, secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro l’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7, che non era un vaccino vivo attenuato e che deve essere stato somministrato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione; o iii) nel territorio o nel paese terzo di spedizione sono stati: — tenuti in isolamento sotto la supervisione di un veterinario autorizzato o di un veterinario ufficiale per almeno 14 giorni prima della data di spedizione nell’Unione; e — sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma H5 e H7 dell’influenza aviaria, effettuata su un campione prelevato da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale non prima del settimo giorno di isolamento; c) gli uccelli da compagnia sono stati sottoposti a un’ispezione clinica da parte di un veterinario autorizzato o di un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione nelle 48 ore precedenti la data di spedizione dal territorio o dal paese terzo, o l’ultimo giorno lavorativo prima di tale data, e sono risultati esenti da segni evidenti di malattia; d) nel periodo compreso tra l’ispezione clinica di cui alla lettera c) e la partenza dal territorio o dal paese terzo di spedizione gli uccelli da compagnia non sono stati a contatto con altri volatili. 2.   Le prove che devono essere effettuate e i vaccini che devono essere somministrati conformemente al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del presente articolo sono conformi ai requisiti definiti al capitolo 3.3.4. del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, 8a edizione, 2018, dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
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Misure sanitarie preventive per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/1933) — Testo vigente | Portale Normativo