Art. 3

Marcatura degli uccelli da compagnia

In vigore dal 14 lug 2021
Marcatura degli uccelli da compagnia 1.   L’ingresso di uccelli da compagnia da un territorio o un paese terzo in uno Stato membro è consentito solo se tali uccelli da compagnia sono stati marcati nel territorio o nel paese terzo di spedizione con una marcatura individuale leggibile, permanente e inamovibile, recante un codice alfanumerico. 2.   Quando gli uccelli da compagnia sono spostati conformemente alle condizioni stabilite all’, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) o iii), la marcatura di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere stata applicata prima che tali uccelli siano isolati, sottoposti a prova o vaccinati per l’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7. 3.   In deroga al paragrafo 1, è sufficiente una descrizione degli uccelli da compagnia purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli uccelli sono spostati alle condizioni previste all’; b) prima di essere spediti nell’Unione gli uccelli sono stati collocati in un contenitore sigillato dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione e rimangono in tale contenitore sigillato durante la quarantena di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
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Marcatura degli uccelli da compagnia (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/1933) — Testo vigente | Portale Normativo