Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 14 lug 2021
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie avicole di cui all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 (uccelli da compagnia) verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) se il numero totale di uccelli da compagnia durante un singolo movimento è superiore a cinque; b) ai movimenti di volatili da compagnia provenienti da Andorra, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Stato della Città del Vaticano e Svizzera.
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