Art. 6
Deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5
In vigore dal 14 lug 2021
Deroga alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’
1. In deroga alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, gli uccelli da compagnia che non soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), sono spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo solo se soddisfano le condizioni seguenti:
a)
sono destinati a uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 nello Stato membro di destinazione, dove sono sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni immediatamente successivi al loro arrivo nell’Unione;
b)
il proprietario o la persona autorizzata spostano direttamente gli uccelli da compagnia dal luogo di ingresso dei viaggiatori nell’Unione allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui alla lettera a).
c)
gli uccelli lasciano la quarantena solo su autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.
2. L’autorità competente:
a)
monitora l’arrivo degli uccelli da compagnia allo stabilimento di quarantena riconosciuto di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)
verifica le condizioni di quarantena, anche mediante un esame dei dati di mortalità e un’ispezione clinica degli uccelli, almeno all’inizio e alla fine del periodo di quarantena.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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