Art. 7
Certificazione sanitaria
In vigore dal 14 lug 2021
Certificazione sanitaria
1. Gli uccelli da compagnia sono spostati verso l’Unione solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione ha certificato che gli uccelli da compagnia soddisfano le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, conformemente al certificato veterinario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938; o
b)
un veterinario autorizzato del territorio o del paese terzo ha certificato che gli uccelli da compagnia soddisfano le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, conformemente al certificato veterinario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 e tale certificazione è stata poi convalidata dall’autorità competente del territorio o del paese terzo.
2. Gli uccelli da compagnia sono spostati verso l’Unione solo se il certificato veterinario di cui al paragrafo 1 è stato compilato dal veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato del territorio o del paese terzo di spedizione in base a una dichiarazione scritta del proprietario o della persona autorizzata, che è parte integrante del certificato veterinario in questione, e in base:
a)
alle prove, fornite dal proprietario o dalla persona autorizzata, del fatto che è stata predisposta la quarantena degli uccelli da compagnia presso uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, in caso di uccelli da compagnia che devono essere sottoposti a quarantena conformemente all’ del presente regolamento; o
b)
al permesso concesso dallo Stato membro di destinazione, in caso di uccelli da compagnia che beneficiano di una deroga conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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