Art. 7

Contributi di membri diversi dall’Unione

In vigore dal 13 lug 2021
Contributi di membri diversi dall’Unione 1.   Gli Stati partecipanti apportano un contributo complessivo commisurato al contributo dell’Unione di cui all’, paragrafo 1. Gli Stati partecipanti stabiliscono tra loro i contributi collettivi e le modalità della loro erogazione. Ciò non pregiudica la capacità di ciascuno Stato partecipante di definire il proprio contributo finanziario nazionale a norma dell’. 2.   I membri del settore privato dell’impresa comune apportano – o provvedono affinché le loro entità costitutive e affiliate apportino – all’impresa comune contributi per almeno 900 000 000 EUR. 3.   I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono costituiti dai contributi previsti all’ dello statuto. 4.   I contributi di cui all’, paragrafo 3, lettera f), dello statuto possono essere forniti da ciascuno Stato partecipante ai beneficiari stabiliti in detto Stato partecipante. Gli Stati partecipanti possono integrare il contributo dell’impresa comune nei limiti del tasso massimo di rimborso applicabile di cui all’ del regolamento (UE) 2021/695, all’ del regolamento (UE) 2021/694 e all’ del regolamento (UE) 2021/1153. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato. 5.   Entro il 31 gennaio di ogni anno i membri dell’impresa comune diversi dall’Unione riferiscono al consiglio di direzione di cui all’ dello statuto il valore dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo versati nel precedente esercizio finanziario. 6.   Per la valutazione dei contributi di cui all’, paragrafo 3, lettere da b) a f), dello statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dai soggetti interessati, le norme contabili applicabili nel paese in cui il soggetto è stabilito, le norme contabili internazionali e i principi internazionali d’informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato o dalle autorità di audit degli Stati partecipanti. Il metodo di valutazione può essere verificato dall’impresa comune in caso di dubbio sulla certificazione. Qualora permangano incertezze, il metodo di valutazione può essere sottoposto al controllo dell’impresa comune. 7.   La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune oppure avviare la procedura di scioglimento di cui all’ dello statuto nei seguenti casi: a) se l’impresa comune non soddisfa le condizioni per ottenere il contributo dell’Unione, oppure b) se i membri diversi dall’Unione, incluse le loro entità costitutive e affiliate non contribuiscono, contribuiscono solo parzialmente o non rispettano i termini per quanto riguarda il contributo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o c) a seguito delle valutazioni di cui all’. La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili sostenuti dai membri diversi dall’Unione prima della notifica della decisione all’impresa comune.
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Contributi di membri diversi dall’Unione (Art. 7 Regolamento (UE) 2021/1173) — Testo vigente | Portale Normativo