Art. 8

Gestione dei contributi degli Stati partecipanti

In vigore dal 13 lug 2021
Gestione dei contributi degli Stati partecipanti 1.   Ciascuno Stato partecipante assume un impegno indicativo per quanto riguarda l’importo dei propri contributi finanziari nazionali nelle azioni indirette all’impresa comune. Tale impegno è assunto ogni anno nei confronti dell’impresa comune, prima dell’adozione del programma di lavoro. Oltre ai criteri di cui all’ del regolamento (UE) 2021/695, all’ del regolamento (UE) 2021/694 o all’ del regolamento (UE) 2021/1153, il programma di lavoro può includere, in allegato, criteri di ammissibilità relativi alla partecipazione di soggetti giuridici nazionali. Ciascuno Stato partecipante affida all’impresa comune la valutazione delle proposte conformemente alle regole di Orizzonte Europa. La selezione delle proposte si basa sulla graduatoria fornita dal comitato di valutazione. Il consiglio di direzione può discostarsi da tale graduatoria in casi debitamente giustificati, come indicato nel programma di lavoro, per garantire la coerenza generale dell’approccio di portafoglio. Ciascuno Stato partecipante ha il diritto di veto su tutte le questioni relative all’utilizzo dei propri contributi finanziari nazionali all’impresa comune per i richiedenti stabiliti in tali Stati partecipanti, sulla base delle priorità strategiche nazionali. 2.   Ciascuno Stato partecipante conclude con l’impresa comune uno o più accordi amministrativi che definiscono il meccanismo di coordinamento per il pagamento e la comunicazione dei contributi ai richiedenti stabiliti in tale Stato partecipante. Tale accordo comprende il calendario, le condizioni dei pagamenti e gli obblighi in materia di comunicazioni e audit. Ciascuno Stato partecipante si adopera per sincronizzare il proprio calendario dei pagamenti, le proprie relazioni e i propri audit con quelli dell’impresa comune, nonché per allineare le proprie regole in materia di ammissibilità dei costi alle regole di Orizzonte Europa. 3.   Nell’accordo di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato partecipante può affidare all’impresa comune il versamento del proprio contributo ai beneficiari. Dopo la selezione delle proposte, lo Stato partecipante impegna l’importo necessario per i pagamenti. Le autorità di audit dello Stato partecipante possono sottoporre ad audit i rispettivi contributi nazionali.
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