Art. 10

Convenzione di accoglienza

In vigore dal 13 lug 2021
Convenzione di accoglienza 1.   L’impresa comune conclude una convenzione di accoglienza con ciascun soggetto ospitante selezionato prima di avviare la procedura di acquisizione dei supercomputer EuroHPC. 2.   La convenzione di accoglienza definisce, in particolare, i seguenti elementi relativi ai supercomputer EuroHPC: a) i diritti e gli obblighi durante la procedura di acquisizione dei supercomputer, comprese le prove di accettazione dei supercomputer; b) le condizioni delle responsabilità per la gestione del supercomputer; c) la qualità del servizio offerto agli utenti del supercomputer nella gestione dello stesso, come indicato nell’accordo sul livello dei servizi; d) i piani concernenti l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del supercomputer; e) le condizioni di accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione al supercomputer, secondo quanto deciso dal consiglio di direzione, a norma dell’; f) le modalità di contabilizzazione dei tempi di accesso; g) la quota del costo totale di proprietà che il soggetto ospitante fa in modo che sia sostenuta dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante; h) le condizioni del trasferimento della proprietà di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 6, comprese, nel caso dei supercomputer EuroHPC, le disposizioni per il calcolo del loro valore residuo e per la loro dismissione; i) l’obbligo del soggetto ospitante di fornire l’accesso ai supercomputer EuroHPC, garantendo nel contempo la sicurezza di tali supercomputer, la protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679, la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche in conformità alla direttiva 2002/58/CE, la protezione dei segreti commerciali in conformità alla direttiva (UE) 2016/943 e la tutela della riservatezza di altri dati coperti dall’obbligo del segreto professionale; j) l’obbligo del soggetto ospitante di porre in essere una procedura di audit certificato relativa ai costi operativi del supercomputer EuroHPC e ai tempi di accesso degli utenti; k) l’obbligo del soggetto ospitante di presentare al consiglio di direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione di audit e i dati relativi all’utilizzo dei tempi di accesso nel precedente esercizio finanziario; l) le condizioni specifiche applicabili quando il soggetto ospitante gestisce un supercomputer EuroHPC per uso industriale. 3.   La convenzione di accoglienza è disciplinata dal diritto dell’Unione, integrato, per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante. 4.   La convenzione di accoglienza contiene una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, che conferisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza giurisdizionale per tutte le questioni contemplate dalla convenzione di accoglienza. 5.   Dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa comune avvia, con il sostegno del soggetto ospitante selezionato, le procedure per l’acquisizione del supercomputer EuroHPC conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’. 6.   Per i supercomputer di fascia media, dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, l’impresa comune o il soggetto ospitante avvia, a nome di entrambe le parti contraenti, le procedure per l’acquisizione del supercomputer EuroHPC conformemente al regolamento finanziario dell’impresa comune di cui all’.
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