Art. 13

Acquisizione e proprietà dei supercomputer EuroHPC di livello industriale

In vigore dal 13 lug 2021
Acquisizione e proprietà dei supercomputer EuroHPC di livello industriale 1.   L’impresa comune acquisisce, insieme a un consorzio di partner privati, supercomputer almeno di fascia media, o partizioni di supercomputer EuroHPC, destinati principalmente all’uso da parte dell’industria, e ne è proprietaria o comproprietaria insieme a un consorzio di partner privati. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, copre fino al 35 % dei costi di acquisizione dei supercomputer EuroHPC o delle partizioni dei supercomputer EuroHPC. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer EuroHPC o delle partizioni dei supercomputer EuroHPC è sostenuto dal consorzio di partner privati. 3.   La selezione del fornitore di un supercomputer EuroHPC di livello industriale si basa sulle specifiche della gara d’appalto che tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell’invito a manifestare interesse. Tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento. 4.   Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all’acquisizione di supercomputer EuroHPC di livello industriale conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all’autonomia strategica dell’Unione, conformemente all’, paragrafo 4, dello stesso. 5.   I supercomputer EuroHPC o le partizioni dei supercomputer EuroHPC per uso industriale sono ospitati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC. 6.   Fatto salvo lo scioglimento dell’impresa comune, di cui all’, paragrafo 4, dello statuto, non prima di quattro anni dopo che il supercomputer EuroHPC installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall’impresa comune, la proprietà di tale supercomputer EuroHPC può essere trasferita al consorzio di partner privati, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e d’accordo con il consorzio di partner privati. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer EuroHPC, il consorzio di partner privati rimborsa all’impresa comune il valore residuo del supercomputer EuroHPC trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al consorzio di partner privati, i costi pertinenti sono coperti dal consorzio di partner privati. L’impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del supercomputer EuroHPC.
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Acquisizione e proprietà dei supercomputer EuroHPC di livello industriale (Art. 13 Regolamento (UE) 2021/1173) — Testo vigente | Portale Normativo