Art. 5

Contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 13 lug 2021
Contributo finanziario dell’Unione 1.   Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune, compresi gli stanziamenti SEE, ammonta a un massimo di 3 081 300 000 EUR, compresi 92 000 000 EUR per costi amministrativi, a condizione che tale importo sia affiancato dal contributo degli Stati partecipanti quantomeno di pari entità, ripartito come segue: a) fino a 900 000 000 EUR da Orizzonte Europa; b) fino a 1 981 300 000 EUR dal programma Europa digitale; c) fino a 200 000 000 EUR dal meccanismo per collegare l’Europa. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1 è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione assegnati a ciascun programma interessato. 3.   All’impresa comune possono essere assegnati fondi supplementari dell’Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per sostenere i suoi pilastri di attività di cui all’, eccetto quelli di cui al’, paragrafo 1, lettera a). 4.   I contributi dei programmi dell’Unione corrispondenti ad attività supplementari affidate all’impresa comune in conformità al paragrafo 3 non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell’Unione. 5.   I paesi terzi associati a Orizzonte Europa, al programma Europa digitale o al meccanismo per collegare l’Europa possono assegnare all’impresa comune fondi supplementari dell’Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente ai rispettivi accordi di associazione. Tali fondi supplementari dell’Unione non incidono sul contributo degli Stati partecipanti di cui all’, paragrafo 1, salvo diverso accordo degli stessi Stati partecipanti. 6.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è utilizzato per l’impresa comune al fine di fornire sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all’, punto 43), del regolamento (UE) 2021/695, corrispondenti alle attività di ricerca e innovazione dell’impresa comune. 7.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è utilizzato per lo sviluppo di capacità in tutta l’Unione, anche per l’acquisizione, l’adeguamento e la gestione di computer ad alte prestazioni, computer quantistici o simulatori quantistici, per la federazione dell’infrastruttura di dati e di servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico e l’ampliamento del loro uso, nonché per lo sviluppo di competenze avanzate e attività di formazione. 8.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera c), è utilizzato per l’interconnessione delle risorse di dati e di calcolo ad alte prestazioni e per la creazione di un’infrastruttura paneuropea integrata e iperconnessa di dati e di calcolo ad alte prestazioni.
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Contributo finanziario dell’Unione (Art. 5 Regolamento (UE) 2021/1173) — Testo vigente | Portale Normativo