Art. 4

Pilastri di attività

In vigore dal 13 lug 2021
Pilastri di attività 1.   L’impresa comune attua la missione di cui all’ in conformità ai seguenti pilastri di attività: a) il pilastro dell’amministrazione, che comprende le attività generali per il funzionamento e la gestione dell’impresa comune; b) il pilastro delle infrastrutture, che comprende le attività per l’acquisizione, l’implementazione, l’adeguamento e la gestione dell’infrastruttura di dati, di supercalcolo e di calcolo quantistico sicura, iperconnessa e di livello mondiale, compresa la promozione dell’adozione e dell’uso sistematico dei risultati della ricerca e dell’innovazione generati nell’Unione; c) il pilastro della federazione dei servizi di supercalcolo, che comprende tutte le attività volte a fornire, a livello dell’Unione, l’accesso a risorse e servizi di dati e di supercalcolo federati e sicuri in tutta Europa per la comunità scientifica e della ricerca, l’industria, comprese le PMI, e il settore pubblico, in particolare in cooperazione con il partenariato PRACE e la rete GÉANT; le attività comprendono: i) il sostegno all’interconnessione delle risorse di dati, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico interamente o parzialmente di proprietà dell’impresa comune o messe a disposizione su base volontaria dagli Stati partecipanti; ii) il sostegno all’interconnessione delle infrastrutture di dati, di supercalcolo e di calcolo quantistico con gli spazi comuni europei di dati e le infrastrutture cloud e di dati federate e sicure dell’Unione; iii) il sostegno allo sviluppo, all’acquisizione e alla gestione di una piattaforma per la federazione senza soluzione di continuità e la fornitura sicura di infrastrutture di dati e di servizi di supercalcolo e di calcolo quantistico, istituendo uno sportello unico di accesso per qualsiasi servizio di dati o di supercalcolo gestito dall’impresa comune che fornisca a tutti gli utenti un punto di accesso unico; d) il pilastro della tecnologia, che comprende ambiziose attività di ricerca e innovazione volte a sviluppare in tutta Europa un ecosistema di supercalcolo innovativo, competitivo e di livello mondiale, che abbracci le tecnologie hardware e software e la loro integrazione nei sistemi di calcolo, coprendo l’intera catena del valore scientifica e industriale, al fine di contribuire all’autonomia strategica dell’Unione; pone inoltre l’accento sulle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni efficienti sotto il profilo energetico, contribuendo alla sostenibilità ambientale; le attività riguardano, tra l’altro: i) i microprocessori a basso consumo, i componenti di interconnessione, l’architettura di sistema e le tecnologie correlate quali nuovi algoritmi, codici software, strumenti e ambienti; ii) i paradigmi di calcolo emergenti e la loro integrazione nei sistemi di supercalcolo di punta attraverso un approccio di co-progettazione; tali tecnologie sono collegate allo sviluppo, all’acquisizione e all’implementazione di supercomputer di fascia alta, compresi i computer quantistici, e di infrastrutture; iii) le tecnologie e i sistemi per l’interconnessione e la gestione di sistemi di supercalcolo classici insieme ad altre tecnologie di calcolo spesso complementari, come il calcolo quantistico o altre tecnologie di calcolo emergenti, e il relativo funzionamento efficace; iv) i nuovi algoritmi e le tecnologie software che offrono significativi aumenti delle prestazioni; e) il pilastro delle applicazioni, che comprende attività volte a conseguire e mantenere l’eccellenza europea nei codici e nelle applicazioni di dati e di calcolo essenziali per la scienza, l’industria, comprese le PMI, e il settore pubblico. Le attività riguardano, tra l’altro: i) le applicazioni, compresi i nuovi algoritmi e gli sviluppi di software per gli utenti pubblici e privati, che traggono beneficio dallo sfruttamento delle risorse e capacità dei supercomputer di fascia alta e della loro convergenza con tecnologie digitali avanzate quali l’intelligenza artificiale, l’analisi dei dati ad alte prestazioni, le tecnologie cloud ecc. attraverso la co-progettazione, lo sviluppo e l’ottimizzazione di applicazioni e codici abilitati al calcolo ad alte prestazioni per i mercati guida emergenti e su vasta scala; ii) il sostegno, tra gli altri, ai centri di eccellenza il calcolo ad alte prestazioni e per banchi di prova e impianti per dimostrazioni pilota su vasta scala basati sul calcolo ad alte prestazioni finalizzati ad applicazioni di big data e a servizi digitali avanzati in un’ampia gamma di settori scientifici, pubblici e industriali; f) il pilastro dell’ampliamento dell’uso e delle competenze, che mira a sviluppare le capacità e le competenze che promuovono l’eccellenza nell’utilizzo dei dati, del supercalcolo e del calcolo quantistico, tenendo conto delle sinergie con altri programmi e strumenti, in particolare il programma Europa digitale, ad ampliare l’uso scientifico e industriale delle risorse di supercalcolo e delle applicazioni di dati e a promuovere l’accesso e l’uso industriali delle infrastrutture di dati e di supercalcolo per l’innovazione adattata alle esigenze industriali, nonché a fornire all’Europa una comunità scientifica competente di punta e una forza lavoro qualificata per la leadership scientifica e la trasformazione digitale dell’industria e della pubblica amministrazione, compreso il sostegno e la messa in rete di centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni e di centri di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni; g) il pilastro della cooperazione internazionale: in linea con gli obiettivi di politica esterna e con gli impegni internazionali dell’Unione, definire, attuare e partecipare ad attività pertinenti alla promozione della collaborazione internazionale nel supercalcolo per risolvere le sfide scientifiche e sociali globali, promuovendo nel contempo la competitività dell’ecosistema europeo degli utenti e dell’approvvigionamento per il calcolo ad alte prestazioni. 2.   Oltre alle attività di cui al paragrafo 1, all’impresa comune può essere affidata l’attuazione di compiti supplementari in caso di finanziamenti cumulativi, complementari o combinati tra programmi dell’Unione conformemente al pertinente programma di lavoro della Commissione.
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