Art. 15

Adeguamento dei supercomputer

In vigore dal 13 lug 2021
Adeguamento dei supercomputer 1.   L’impresa comune può lanciare un invito a manifestare interesse per adeguare i supercomputer EuroHPC di cui è proprietaria o comproprietaria. Il contributo massimo dell’Unione a tali adeguamenti non può superare i 150 milioni di EUR per il periodo 2021-2027. 2.   Un soggetto ospitante può rispondere all’invito a manifestare interesse non prima di un anno dalla data di selezione del soggetto ospitante del supercomputer EuroHPC e non oltre tre anni da tale data. Un supercomputer EuroHPC può essere sottoposto ad adeguamento una sola volta. 3.   Il soggetto ospitante è selezionato dal consiglio di direzione tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l’altro, sui seguenti criteri: a) motivazione dell’adeguamento; b) compatibilità con il supercomputer EuroHPC originale; c) aumento delle prestazioni della capacità operativa del supercomputer EuroHPC; d) la consegna di un appropriato documento giustificativo attestante l’impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo di adeguamento del supercomputer EuroHPC non coperta dal contributo dell’Unione di cui all’ o da qualsiasi altro contributo dell’Unione di cui all’, fino al momento del trasferimento della proprietà dall’impresa comune a tale soggetto ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel caso in cui non vi sia trasferimento della proprietà. 4)   L’impresa comune acquisisce, insieme all’amministrazione aggiudicatrice dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante selezionato o alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti al consorzio ospitante selezionato, l’adeguamento del supercomputer e ne diventa proprietaria in base alle medesime condizioni di proprietà del supercomputer EuroHPC originale. 5)   Il contributo finanziario dell’Unione per l’adeguamento copre fino al 35 % dei costi di acquisizione dell’adeguamento, ammortizzati nel corso della vita residua prevista del supercomputer originale, e fino al 35 % dei costi operativi aggiuntivi. Il costo complessivo dell’adeguamento non supera il 30 % del costo totale di acquisizione del supercomputer EuroHPC originale. 6)   La quota del tempo di accesso dell’Unione al supercomputer EuroHPC sottoposto ad adeguamento rimane invariata per l’intero ciclo di vita della macchina. Se l’adeguamento comporta un aumento della capacità, il tempo di accesso aggiuntivo è direttamente proporzionale al contributo dell’Unione.
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