Art. 16
Utilizzo dei supercomputer EuroHPC
In vigore dal 13 lug 2021
Utilizzo dei supercomputer EuroHPC
1. Fatto salvo l’, paragrafo 9, l’utilizzo dei supercomputer EuroHPC è aperto agli utenti dei settori pubblico e privato e si concentra sulle applicazioni civili. Ad eccezione dei supercomputer EuroHPC di livello industriale, i supercomputer EuroHPC sono utilizzati principalmente a fini di ricerca e innovazione che rientrano in programmi di finanziamento pubblico, per applicazioni del settore pubblico e per attività private di innovazione delle PMI, ove opportuno.
2. Il consiglio di direzione definisce le condizioni generali di accesso per l’utilizzo dei supercomputer EuroHPC in conformità all’ e può definire condizioni specifiche di accesso per i diversi tipi di utenti o di applicazioni. La sicurezza e la qualità del servizio sono uguali per tutti gli utenti appartenenti alla stessa categoria, fatta eccezione per i supercomputer EuroHPC di livello industriale, la cui sicurezza e qualità del servizio sono conformi ai requisiti industriali, in conformità all’, paragrafo 1.
3. Agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese terzo associato a Orizzonte 2020 è concesso l’accesso alla quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer acquisiti dall’impresa comune EuroHPC istituita dal regolamento (UE) 2018/1488.
4. Agli utenti residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese associato al programma Europa digitale o a Orizzonte Europa è concessa la quota del tempo di accesso dell’Unione ai supercomputer EuroHPC acquisiti dopo il 2020.
5. In casi debitamente giustificati, tenendo conto degli interessi dell’Unione, il consiglio di direzione decide di concedere tempo di accesso ai supercomputer EuroHPC a soggetti residenti, stabiliti o ubicati in qualsiasi paese terzo e a organizzazioni internazionali.
Storico versioni
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