Art. 24

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 13 lug 2021
Monitoraggio e valutazione 1.   Le attività dell’impresa comune sono oggetto di monitoraggio continuo e di revisioni periodiche conformemente al suo regolamento finanziario, al fine di garantire un impatto e un’eccellenza massimi, nonché l’uso più efficace ed efficiente delle risorse. I risultati del monitoraggio e delle revisioni periodiche confluiscono nel monitoraggio dei partenariati europei e nelle valutazioni dell’impresa comune nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui agli articoli 50 e 52 del regolamento (UE) 2021/695. 2.   L’impresa comune organizza il monitoraggio continuo delle sue attività di gestione e attuazione e revisioni periodiche dei prodotti, dei risultati e degli impatti dei progetti attuati in linea con l’articolo 50 e l’allegato III del regolamento (UE) 2021/695. 3.   Le valutazioni dell’operato delle imprese comuni sono svolte con tempestività per alimentare la valutazione intermedia e la valutazione finale di Orizzonte Europa e il relativo processo decisionale, come specificato all’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695. 4.   La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale dell’impresa comune nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695. La valutazione intermedia è effettuata con l’assistenza di esperti indipendenti sulla base di un processo trasparente non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull’attuazione di Orizzonte Europa e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione di Orizzonte Europa. Le valutazioni esaminano il modo in cui l’impresa comune svolge la sua missione in conformità dei suoi obiettivi economici, tecnologici, scientifici, sociali e strategici, compresi gli obiettivi relativi al clima, e valutano l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione delle sue attività nell’ambito di Orizzonte Europa, le sue sinergie e complementarità con le pertinenti iniziative europee, nazionali e, se opportuno, regionali, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa (quali missioni, cluster o programmi tematici/specifici). Le valutazioni tengono conto delle opinioni dei portatori di interessi, a livello sia europeo che nazionale, e includono, se opportuno, anche una valutazione dell’impatto a lungo termine dell’impresa comune a livello scientifico, sociale, economico e strategico. Esse includono inoltre una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura, nonché della pertinenza e della coerenza di un eventuale rinnovo dell’impresa comune nel panorama generale dei partenariati europei e delle sue priorità politiche. 5.   Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all’, paragrafo 7, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato. 6.   La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o argomenti di rilevanza strategica, con l’assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti dall’impresa comune nel conseguimento degli obiettivi fissati e individuare i fattori che contribuiscono all’attuazione delle attività e le migliori pratiche. Nell’effettuare tali ulteriori valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell’impatto amministrativo sull’impresa comune. 7.   L’impresa comune effettua revisioni periodiche delle proprie attività, al fine di fornire informazioni per la valutazione intermedia e la valutazione finale dell’impresa comune nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695. 8.   Le revisioni e le valutazioni periodiche forniscono informazioni su cui basare lo scioglimento o l’eventuale rinnovo dell’impresa comune, in linea con l’allegato III del regolamento (UE) 2021/695. Entro sei mesi dallo scioglimento dell’impresa comune, ma non oltre due anni dopo l’avvio della procedura di scioglimento di cui all’ dello statuto, la Commissione effettua una valutazione finale dell’impresa comune. I risultati di tale valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio. 9.   La Commissione pubblica e comunica i risultati delle valutazioni dell’impresa comune, che includono le conclusioni della valutazione e le osservazioni della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695.
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