Art. 12
Norme specifiche di ammissibilità concernenti le azioni relative all’adeguamento della TEN-T a un duplice uso civile e di difesa
In vigore dal 7 lug 2021
Norme specifiche di ammissibilità concernenti le azioni relative all’adeguamento della TEN-T a un duplice uso civile e di difesa
1. Le azioni che contribuiscono all’adeguamento della rete centrale o globale TEN-T quale definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013, allo scopo di consentire un duplice uso, civile e di difesa, dell’infrastruttura, sono soggette alle norme ulteriori di ammissibilità seguenti:
a)
le proposte sono presentate da uno o più Stati membri o, d’intesa con gli Stati membri interessati, dai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri;
b)
le azioni si riferiscono alle sezioni o ai nodi individuati dagli Stati membri negli allegati dei requisiti militari ai fini della mobilità militare all’interno e all’esterno dell’Unione, adottati dal Consiglio il 20 novembre 2018, o a qualsiasi successivo elenco adottato in seguito e a qualsiasi altro elenco indicativo di progetti prioritari che sono individuati dagli Stati membri conformemente al piano d’azione sulla mobilità militare;
c)
le azioni possono riguardare sia l’adeguamento di componenti dell’infrastruttura esistenti che la costruzione di componenti nuove, tenendo conto dei requisiti infrastrutturali di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
d)
le azioni che attuano un livello di requisito relativo all’infrastruttura al di là del livello richiesto per il duplice uso sono ammissibili; tuttavia il loro costo è ammissibile solo fino al livello di costo corrispondente al livello di requisiti necessario per il duplice uso; le azioni relative a infrastrutture utilizzate solo per scopi militari non sono ammissibili;
e)
le azioni ai sensi del presente articolo sono finanziate solo a titolo dell’importo conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del presente regolamento.
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui specifica, ove necessario, i requisiti infrastrutturali applicabili a determinate categorie di azioni relative all’infrastruttura a duplice uso e la procedura di valutazione delle azioni connesse con le azioni relative all’infrastruttura a duplice uso civile e di difesa. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. A seguito della valutazione intermedia dell’MCE di cui all’, paragrafo 2, la Commissione può proporre all’autorità di bilancio di trasferire i fondi che non siano stati impegnati dall’, paragrafo 2, lettera a), punto iii), all’, paragrafo 2, lettera a), punto i).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1153:oj#art-12