Art. 10
Sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale
In vigore dal 7 lug 2021
Sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale
1. Le azioni che contribuiscono simultaneamente al conseguimento di uno o più obiettivi di almeno due settori, conformemente all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione a titolo del presente regolamento e possono beneficiare di un tasso di cofinanziamento più elevato, conformemente all’. Tali azioni sono attuate mediante programmi di lavoro riguardanti almeno due settori e che includono criteri di attribuzione specifici, e sono finanziate con contributi di bilancio provenienti dai settori interessati.
2. Nell’ambito di ciascuno dei settori dei trasporti, dell’energia o digitale, le azioni ammissibili ai sensi dell’ possono includere elementi sinergici relativi a uno degli altri settori, che non sono correlati ad azioni ammissibili conformemente all’, paragrafi 2, 3 e 4 rispettivamente, a condizione che rispondano a tutti i requisiti seguenti:
a)
il costo degli elementi sinergici non superi il 20 % dei costi totali ammissibili dell’azione;
b)
gli elementi sinergici siano correlati al settore dei trasporti, dell’energia o del digitale; e
c)
gli elementi sinergici permettano di accrescere in misura notevole i benefici socioeconomici, climatici o ambientali dell’azione.
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