Art. 8

Progetti di interesse comune nell’ambito dell’infrastruttura per la connettività digitale

In vigore dal 7 lug 2021
Progetti di interesse comune nell’ambito dell’infrastruttura per la connettività digitale 1.   I progetti di interesse comune nell’ambito dell’infrastruttura per la connettività digitale sono i progetti che danno un contributo importante agli obiettivi strategici dell’Unione in materia di connettività e/o forniscono l’infrastruttura di rete a sostegno della trasformazione digitale dell’economia e della società, nonché del mercato unico digitale dell’Unione. 2.   I progetti di interesse comune nell’ambito dell’infrastruttura per la connettività digitale soddisfano i criteri seguenti: a) contribuire all’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera c); e b) diffondere la tecnologia disponibile migliore e più adatta allo specifico progetto, che propone un equilibrio ottimale in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resilienza della rete, cibersicurezza ed efficienza sotto il profilo dei costi. 3.   Gli studi volti a sviluppare e individuare progetti di interesse comune nell’ambito dell’infrastruttura per la connettività digitale sono ammissibili al finanziamento ai sensi del presente regolamento. 4.   Fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all’, la priorità di finanziamento è stabilita tenendo conto dei criteri seguenti: a) alle azioni che contribuiscono alla diffusione di reti ad altissima capacità e all’accesso alle medesime, compresa la connettività dei sistemi 5G e altri tipi di connettività di punta, conformemente agli obiettivi strategici dell’Unione in materia di connettività in zone in cui sono ubicati volani socioeconomici è data priorità tenendo conto delle esigenze di tali zone in termini di connettività e della copertura di zona aggiuntiva generata, comprese le utenze domestiche, conformemente alla parte V, punto 1, dell’allegato. La diffusione di tipo stand-alone (stand-alone deployment) applicata ai volani socioeconomici è ammissibile a finanziamento purché tale diffusione possa essere economicamente proporzionata e fisicamente praticabile; b) le azioni che contribuiscono alla fornitura di connettività locale senza fili di altissima qualità nelle comunità locali sono prioritarie conformemente alla parte V, punto 2, dell’allegato; c) le azioni che contribuiscono alla diffusione di corridoi 5G lungo i principali assi di trasporto, anche sulla TEN-T, come quelli elencati nella parte V, punto 3, dell’allegato, sono prioritarie per garantire la copertura lungo i principali assi di trasporto onde consentire la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici, tenuto conto dell’importanza socioeconomica delle soluzioni tecnologiche attualmente installate in un’ottica orientata al futuro; d) i progetti di interesse comune volti alla diffusione o a un adeguamento significativo di reti dorsali transfrontaliere che colleghino l’Unione a paesi terzi e rafforzino i collegamenti tra le reti di comunicazioni elettroniche all’interno del territorio dell’Unione, anche con cavi sottomarini, sono prioritari in base a quanto contribuiscono significativamente all’aumento delle prestazioni e della resilienza e all’altissima capacità di tali reti di comunicazione elettronica; e) i progetti di interesse comune che si servono di piattaforme digitali operative, danno priorità alle azioni basate su tecnologie di punta, considerando aspetti come l’interoperabilità, la cibersicurezza, la privacy dei dati e il riutilizzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1153:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo