Art. 7

Progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile

In vigore dal 7 lug 2021
Progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile 1.   I progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile contribuiscono alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell’energia e al rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento. Tali progetti sono inclusi in un accordo di cooperazione o in qualsiasi altro tipo di accordo tra due o più Stati membri o in accordi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi a norma degli della direttiva (UE) 2018/2001. Tali progetti corrispondono agli obiettivi, ai criteri generali e alla procedura di cui alla parte IV dell’allegato del presente regolamento. 2.   Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione adotta atti delegati a norma dell’ per specificare, fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all’, i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti. La Commissione pubblica i metodi di valutazione del contributo del progetto ai criteri generali e di effettuazione dell’analisi costi-benefici specificati nella parte IV dell’allegato. 3.   Ai sensi del presente regolamento, gli studi volti a sviluppare e individuare progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento. 4.   I progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento di lavori da parte dell’Unione se soddisfano i criteri aggiuntivi seguenti: a) l’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, a norma della parte IV, punto 3, dell’allegato, è obbligatoria per tutti i progetti finanziati e tiene conto di eventuali entrate derivanti da regimi di sostegno, è stata effettuata in maniera trasparente, globale e completa e fornisce prove sull’esistenza di notevoli risparmi sui costi o vantaggi significativi, o entrambi, in termini di integrazione dei sistemi, sostenibilità ambientale, sicurezza dell’approvvigionamento o innovazione; e, b) il richiedente dimostra che il progetto non si concretizzerebbe o non sarebbe commercialmente sostenibile in assenza della sovvenzione. 5.   L’importo della sovvenzione per lavori è: a) proporzionato ai risparmi sui costi o ai vantaggi di cui nella parte IV, punto 2, lettera b), dell’allegato, o a entrambi; b) non supera l’importo necessario a garantire che il progetto si concretizzi o diventi commercialmente sostenibile; e c) rispetta le disposizioni dell’, paragrafo 3. 6.   L’MCE prevede la possibilità di finanziamenti coordinati con il quadro favorevole per la diffusione dell’energia rinnovabile di cui all’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 e il cofinanziamento con il meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile dell’Unione di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999. 7.   La Commissione valuta regolarmente l’utilizzo dei fondi per i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile in relazione all’importo di riferimento di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. In seguito a tale valutazione, in mancanza di una sufficiente diffusione di mercato di fondi per progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, il bilancio inutilizzato previsto per detti progetti è impiegato per conseguire gli obiettivi delle reti energetiche transeuropee di cui all’, paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente regolamento, per le azioni ammissibili di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e, a partire dal 2024, detto bilancio può essere utilizzato per cofinanziare il meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile dell’Unione istituito nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999. 8.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce norme specifiche sul cofinanziamento tra le parti di progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile a titolo dell’MCE e il meccanismo di finanziamento istituito a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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