Art. 4

Bilancio

In vigore dal 7 lug 2021
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’MCE per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 33 710 000 000 EUR (32) a prezzi correnti. In linea con l’obiettivo dell’Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali e nei fondi dell’Unione, l’MCE contribuisce, mediante le sue azioni, per il 60 % della sua dotazione finanziaria globale agli obiettivi climatici. 2.   Tale importo è ripartito come segue: a) 25 807 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera a), di cui: i) 12 830 000 000 EUR dalla rubrica 1, cluster 2, del QFP 2021-2027, Investimenti strategici europei; ii) 11 286 000 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità delle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione; iii) 1 691 000 000 EUR dalla rubrica 5, cluster 13 del QFP 2021-2027 per l’obiettivo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto ii); b) 5 838 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera b), di cui il 15 %, in base alla diffusione di mercato, per progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, e se la soglia del 15 % è raggiunta, la Commissione innalza tale soglia fino al 20 %, in base alla diffusione di mercato; c) 2 065 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera c). 3.   La Commissione non si discosta dall’importo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii). 4.   Fino all’1 % dell’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dell’MCE e degli orientamenti settoriali specifici, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Tale importo può essere utilizzato anche per finanziare misure di accompagnamento complementari alla preparazione dei progetti e in particolare per fornire servizi di consulenza ai promotori di progetto riguardo alle opportunità di finanziamento onde contribuire alla strutturazione del finanziamento dei loro progetti. 5.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estenda su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su due o più esercizi. 6.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, e per un periodo di tempo limitato, i costi sostenuti a titolo del presente regolamento possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. 7.   L’importo trasferito dal Fondo di coesione è eseguito ai sensi del presente regolamento, conformemente al paragrafo 8 del presente articolo e fatto salvo l’, paragrafo 2, lettera c). 8.   Per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, il 30 % di essi è messo a disposizione, immediatamente e su base competitiva, di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture per i trasporti in conformità al presente regolamento, accordando la priorità al sostegno del maggior numero possibile di collegamenti transfrontalieri e mancanti. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell’ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite. Dal 1o gennaio 2024 le risorse trasferite all’MCE che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto in conformità del presente regolamento. 9.   Per quanto riguarda gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in standard di potere d’acquisto per abitante (SpA) per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27 è garantito, fino al 31 dicembre 2024, il 70 % del 70 % dell’importo da essi trasferito all’MCE. 10.   Fino al 31 dicembre 2025, l’importo totale allocato dall’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto ii), a favore di azioni in uno Stato membro ammissibile al finanziamento del Fondo di coesione non supera il 170 % della quota di tale Stato membro rispetto all’importo totale trasferito dal Fondo di coesione. 11.   Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione e che potrebbero avere difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto dell’Unione sufficiente, è riservata particolare attenzione all’assistenza tecnica intesa a rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all’attuazione dei progetti elencati nel presente regolamento. La Commissione fa tutto il possibile per consentire agli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione di raggiungere, entro la fine del periodo 2021-2027, il massimo assorbimento possibile dell’importo trasferito all’MCE, anche attraverso l’organizzazione di bandi aggiuntivi. Inoltre, particolare attenzione e sostegno sono prestati agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27. 12.   L’importo trasferito dal Fondo di coesione non è utilizzato per finanziare programmi di lavoro transettoriali né operazioni di finanziamento misto. 13.   Le risorse allocate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite all’MCE alle condizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. 14.   Fatto salvo il paragrafo 13 del presente articolo, nel settore digitale le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta di tali Stati membri, essere trasferite all’MCE, anche per integrare il finanziamento delle azioni ammissibili a norma dell’, paragrafo 4 del presente regolamento, fino al 100 % del costo totale ammissibile, fatti salvi il principio di cofinanziamento di cui all’articolo 190 del regolamento finanziario e le norme in materia di aiuti di Stato. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.
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