Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 lug 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «azione»: qualsiasi attività che è stata individuata come indipendente sotto il profilo finanziario e tecnico, che è delimitata nel tempo ed è necessaria per la realizzazione di un progetto; b) «carburanti alternativi» o «combustibili alternativi»: combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto ai sensi dell’, punto 1), della direttiva 2014/94/UE; c) «beneficiario»: un soggetto dotato di personalità giuridica con cui è stata firmata una convenzione di sovvenzione; d) «operazione di finanziamento misto»: azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di meccanismi di finanziamento misto di cui all’, punto 6), del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie finanziarie a titolo del bilancio dell’Unione con forme rimborsabili di aiuto da parte di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento e investitori commerciali; e) «rete globale»: infrastruttura di trasporto di cui al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013; f) «rete centrale»: infrastruttura di trasporto di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013; g) «corridoi della rete centrale»: strumenti destinati a favorire la realizzazione coordinata della rete centrale, previsto dal capo IV del regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui elenco figura nella parte III dell’allegato del presente regolamento; h) «collegamento transfrontaliero»: nel settore dei trasporti, un progetto di interesse comune che garantisce la continuità della TEN-T tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo; i) «collegamento mancante»: in tutti i modi di trasporto, una sezione mancante della TEN-T o una sezione di trasporto che fornisce il collegamento tra rete centrale o globale e i corridoi della TEN-T che impedisce la continuità della TEN-T o che contiene una o più strozzature che compromettono detta continuità; j) «infrastruttura a duplice uso»: un’infrastruttura della rete dei trasporti che risponde a esigenze sia civili che di difesa; k) «progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile»: progetto selezionato o ammissibile alla selezione nel quadro di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo tra due o più Stati membri, o di accordi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, di cui agli della direttiva (UE) 2018/2001, nel settore della pianificazione o della diffusione dell’energia rinnovabile, conformemente ai criteri di cui alla parte IV dell’allegato del presente regolamento; l) «efficienza energetica al primo posto»: il principio dell’efficienza energetica al primo posto come definito all’, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999; m) «infrastruttura per la connettività digitale»: reti ad altissima capacità, sistemi 5G, connettività locale senza fili di altissima qualità, e reti dorsali e piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell’energia; n) «sistemi 5G»: insieme di elementi delle infrastrutture digitali basati su standard accettati a livello globale per le tecnologie delle comunicazioni mobili e senza fili utilizzate per la connettività e per servizi a valore aggiunto con caratteristiche di prestazione avanzate, quali capacità e velocità di trasmissione dei dati molto elevate, comunicazioni a bassa latenza, altissima affidabilità o supporto di un numero elevato di dispositivi connessi; o) «corridoio 5G»: asse di trasporto, stradale, ferroviario o per vie navigabili interne, interamente coperto dall’infrastruttura per la connettività digitale, e in particolare da sistemi 5G, che permette la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici quali servizi di mobilità connessa e automatizzata o servizi analoghi di mobilità intelligente per le ferrovie o di connettività digitale sulle vie navigabili interne; p) «piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell’energia»: risorse fisiche e virtuali delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, operative tramite le infrastrutture di comunicazione, che sostengono il flusso, l’archiviazione, il trattamento e l’analisi dei dati delle infrastrutture dei trasporti o dell’energia, o entrambi; q) «progetto di interesse comune»: progetto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 o al regolamento (UE) n. 347/2013 o all’ del presente regolamento; r) «studi»: attività necessarie alla preparazione dell’attuazione di un progetto, quali studi preparatori, di mappatura, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, anche sotto forma di software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari effettuate per definire e sviluppare un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali la ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario; s) «volani socioeconomici»: soggetti che in base alla loro missione, per loro natura o in virtù della loro ubicazione possono generare, direttamente o indirettamente, vantaggi socioeconomici importanti per i cittadini, le imprese e le comunità locali situate nel territorio circostante o nella loro zona di influenza; t) «paese terzo»: paese che non è membro dell’Unione; u) «reti ad altissima capacità»: reti ad altissima capacità quali definite all’, punto 2), della direttiva (UE) 2018/1972; v) «lavori»: l’acquisto, la fornitura e l’utilizzo di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto.
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