Art. 21

Concessione del sostegno finanziario dell’Unione

In vigore dal 7 lug 2021
Concessione del sostegno finanziario dell’Unione 1.   A seguito di ogni invito a presentare proposte in base ai programmi di lavoro di cui all’, la Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce l’ammontare del sostegno finanziario concesso ai progetti selezionati o a parti di essi e precisa le condizioni e le modalità della loro applicazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Nel corso dell’attuazione delle convenzioni di sovvenzione, la Commissione notifica ai beneficiari e agli Stati membri interessati le modifiche agli importi della sovvenzione e gli importi finali versati. 3.   I beneficiari presentano le relazioni ai sensi delle rispettive convenzioni di sovvenzione senza l’approvazione preventiva degli Stati membri. La Commissione fornisce agli Stati membri l’accesso alle relazioni riguardanti le azioni ubicate nel loro territorio.
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