Art. 19
Finanziamento cumulativo e alternativo
In vigore dal 7 lug 2021
Finanziamento cumulativo e alternativo
1. Un’azione che ha beneficiato di un contributo a titolo dell’MCE può ricevere anche un finanziamento da un altro programma dell’Unione, anche da fondi in regime di gestione concorrente, purché tali finanziamenti non riguardino i medesimi costi. Al corrispondente contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme del pertinente programma. Il finanziamento cumulativo non può superare i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno nell’ambito dei vari programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2. Il marchio di eccellenza è conferito alle azioni conformi alle condizioni cumulative seguenti:
a)
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito dell’MCE;
b)
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;
c)
non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
Le azioni che hanno ottenuto un marchio di eccellenza ai sensi del primo comma possono ricevere sostegno dal FESR secondo la procedura di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, o dal Fondo di coesione, senza ulteriori valutazioni e purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi e le norme del Fondo in questione.
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