Art. 20
Programmi di lavoro
In vigore dal 7 lug 2021
Programmi di lavoro
1. L’MCE è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.
2. Per garantire trasparenza e prevedibilità e migliorare la qualità dei progetti, entro il 15 ottobre 2021, la Commissione adotta i primi programmi di lavoro pluriennali. Tali primi programmi di lavoro pluriennali comprendono il calendario degli inviti a presentare proposte per i primi tre anni dell’MCE, i loro temi e il bilancio indicativo, nonché un quadro prospettico che copre l’intero periodo di programmazione.
3. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
4. Nell’adottare i programmi di lavoro nel settore dell’energia, la Commissione presta particolare attenzione ai progetti di interesse comune e alle azioni connesse che sono finalizzati a promuovere l’ulteriore integrazione del mercato interno dell’energia, porre fine all’isolamento energetico ed eliminare le strozzature delle interconnessioni elettriche, nonché ai progetti che contribuiscono al conseguimento dell’obiettivo di interconnessione di almeno il 10 % entro il 2020 e il 15 % entro il 2030, e ai progetti che contribuiscono alla sincronizzazione dei sistemi elettrici e delle reti dell’Unione.
5. Conformemente all’articolo 200, paragrafo 2, del regolamento finanziario, l’ordinatore responsabile può, se del caso, organizzare la procedura di selezione in due fasi come segue:
a)
i candidati presentano un fascicolo semplificato contenente informazioni relativamente sintetiche ai fini di una preselezione dei progetti basata su una serie limitata di criteri;
b)
i candidati preselezionati nella prima fase presentano un fascicolo completo dopo la chiusura della prima fase.
Storico versioni
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