Art. 23

Valutazione

In vigore dal 7 lug 2021
Valutazione 1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività in modo che i loro risultati possano alimentare il processo decisionale. 2.   Una valutazione intermedia dell’MCE è effettuata non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione. 3.   Al termine dell’attuazione dell’MCE, e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’, la Commissione effettua una valutazione finale dell’MCE. 4.   La Commissione trasmette le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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