Art. 11

Soggetti ammissibili

In vigore dal 7 lug 2021
Soggetti ammissibili 1.   Per quanto riguarda i soggetti, oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo. 2.   Sono ammissibili i soggetti seguenti: a) i soggetti giuridici stabiliti in: i) uno Stato membro, comprese le imprese in partecipazione (joint venture); ii) un paese terzo associato all’MCE; ovvero iii) un paese o territorio d’oltremare; b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione e, qualora il loro coinvolgimento sia previsto dai programmi di lavoro, le organizzazioni internazionali. 3.   Non sono ammissibili le persone fisiche. 4.   Il programma di lavoro può prevedere che i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi associati all’MCE conformemente all’ e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione, ma direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi o da cittadini di paesi terzi o da soggetti stabiliti in paesi terzi, non siano ammissibili a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito degli obiettivi specifici di cui all’, paragrafo 2, lettera c), per motivi di sicurezza debitamente giustificati. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d’appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e direttamente o indirettamente controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri. 5.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato all’MCE sono eccezionalmente ammessi al sostegno finanziario dell’Unione a titolo dell’MCE ove ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di un determinato progetto di interesse comune nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale o di un progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile. 6.   Sono ammissibili solo le proposte presentate da: a) uno o più Stati membri; o b) d’intesa con gli Stati membri interessati, da organizzazioni internazionali, imprese comuni o imprese od organismi pubblici o privati, comprese le autorità regionali o locali. Se uno Stato membro interessato non approva la presentazione di cui al primo comma, lettera b), lo rende noto di conseguenza. Uno Stato membro può decidere che, per un programma di lavoro specifico o per specifiche categorie di domande, possono essere presentate proposte senza il suo accordo. In tal caso, questo è indicato, su richiesta dello Stato membro interessato, nel programma di lavoro pertinente e nell’invito a presentare proposte in questione.
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