Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226

In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226 Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «k) sostenere gli obiettivi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). (*8)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;" 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis Processo automatizzato con l’ETIAS 1.   Un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’, paragrafo 2, lettera d bis), del regolamento (UE) 2018/1240 consente all’EES di creare o aggiornare nell’EES la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un cittadino di paese terzo esente dall’obbligo del visto conformemente agli articoli 14, 17 e 18 del presente regolamento. Qualora sia creata una cartella di ingresso/uscita o una cartella relativa al respingimento di un cittadino di paese terzo esente dall’obbligo del visto, il processo automatizzato di cui al primo comma consente al sistema centrale dell’EES di: a) interrogare e importare dal sistema centrale ETIAS le informazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, il numero della domanda e la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS; b) aggiornare la cartella di ingresso/uscita nell’EES conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento; e c) aggiornare nell’EES la cartella relativa al respingimento conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. 2.   Un processo automatizzato, che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’, paragrafo 2, lettera d bis), del regolamento (UE) 2018/1240 consente all’EES di trattare le interrogazioni ricevute dal sistema centrale ETIAS e di inviare le risposte corrispondenti conformemente all’articolo 11 quater e all’articolo 41, paragrafo 8, di tale regolamento. Ove necessario, il sistema centrale dell’EES registra che occorre trasmettere una notifica al sistema centrale ETIAS non appena è creata una cartella di ingresso/uscita ove si indichi che colui che ha richiesto la revoca dell’autorizzazione ai viaggi ha lasciato il territorio degli Stati membri. Articolo 8 ter Interoperabilità con l’ETIAS 1.   A partire dalla data di entrata in funzione dell’ETIAS, come previsto all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale dell’EES è connesso all’ESP per consentire le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. 2.   Fatto salvo l’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240, le verifiche automatizzate di cui all’articolo 20, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento consente le verifiche previste all’articolo 20 di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento. Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell’ESP per confrontare i dati contenuti nell’ETIAS con quelli contenuti nell’EES, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all’allegato III del presente regolamento. Le verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1240 non pregiudicano le norme specifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 3, di detto regolamento.»; 3) all’articolo 9 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS, designate a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240, ha accesso all’EES ai fini della consultazione dei dati dell’EES in modalità di sola lettura.»; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 13 bis Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati 1.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla verifica di cui all’articolo 13, paragrafo 3, a causa di un guasto di una parte qualsiasi dell’EES, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per un soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi abbiano già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto. Se un tale guasto è rilevato da eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori e gli Stati membri. Essa informa altresì i vettori e gli Stati membri una volta avvenuta la riparazione del guasto. Se un tale guasto è rilevato dai vettori, questi possono informarne l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dai vettori. 2.   Qualora, per ragioni diverse da un guasto di una parte qualsiasi dell’EES, sia tecnicamente impossibile per un vettore procedere alla verifica di cui all’articolo 13, paragrafo 3, per un periodo prolungato, tale vettore lo notifica all’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute da tale vettore. 3.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, specifica i dettagli delle procedure sostitutive di cui al presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2. 4.   L’unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori in relazione ai paragrafi 1 e 2. L’unità centrale ETIAS stabilisce le procedure operative standard che stabiliscono le modalità per la fornitura di tale sostegno. La Commissione adotta, tramite atti di esecuzione, ulteriori norme dettagliate concernenti il sostegno da fornire e i mezzi per fornirlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»; 5) all’articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Nella cartella di ingresso/uscita sono inseriti anche i dati seguenti: a) il numero di domanda ETIAS; b) la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS; c) in caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida.»; 6) all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, i dati alfanumerici richiesti a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento;»; 7) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 25 bis Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati dell’EES 1.   Ai fini dell’esercizio dei compiti conferitile dal regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS ha, il diritto di accedere e di consultare i dati EES conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento. 2.   Qualora la verifica dell’unità centrale ETIAS conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/1240 confermi una corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli EES o qualora a seguito di tale verifica persistano dubbi, si applica la procedura di cui all’articolo 26 di tale regolamento. Articolo 25 ter Uso dell’EES per il trattamento manuale delle richieste delle unità nazionali ETIAS 1.   Le unità nazionali ETIAS di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 consultano l’EES usando gli stessi dati alfanumerici usati per le verifiche automatizzate di cui all’articolo 20, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. 2.   Le unità nazionali ETIAS hanno accesso all’EES e possono consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240. Le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli da 16 a 18 del presente regolamento, fatto salvo l’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240. 3.   Dopo consultazione dell’EES da parte delle unità nazionali dell’ETIAS di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS registra, nel fascicolo di domanda ETIAS, solo l’esito della consultazione.»; 8) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Conservazione dei dati estratti dall’EES I dati estratti dall’EES a norma degli articoli 24, 25, 26 e 27 possono essere conservati in archivi nazionali e i dati estratti dall’EES a norma degli articoli 25 bis e 25 ter possono essere conservati nel fascicolo di domanda ETIAS solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità per le quali sono stati estratti e in conformità del diritto dell’Unione applicabile, in particolare quello riguardante la protezione dei dati, e per non più di quanto strettamente necessario per il caso specifico.»; 9) all’articolo 46, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Per le consultazioni di cui agli articoli 8 bis, 8 ter e 25 bis del presente regolamento è Le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati nell’EES e nell’ETIAS ai sensi degli articoli 8 bis, 8 ter e 25 bis del presente regolamento sono conservate in conformità del presente articolo e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.»; 10) è aggiunto l’allegato seguente: «ALLEGATO III Tabella delle corrispondenze Dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS Dati corrispondenti dell’EES di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento con cui raffrontare i dati contenuti nell’ETIAS cognome cognome cognome alla nascita cognome nome o nomi nome o nomi altri nomi (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi) nome o nomi data di nascita data di nascita sesso sesso attuale cittadinanza cittadinanza o cittadinanze altre cittadinanze eventuali cittadinanza o cittadinanze tipo di documento di viaggio tipo di documento di viaggio numero di documento di viaggio numero di documento di viaggio paese di rilascio del documento di viaggio codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio.
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