Art. 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato: a) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi degli articoli da 15 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 quaterdecies e all’articolo 45 sexies del presente regolamento; b) dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS, designate a norma degli del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini degli articoli 18 quater e 18 quinquies del presente regolamento e ai fini del regolamento (UE) 2018/1240; e c) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato nella misura in cui i dati siano necessari all’assolvimento dei compiti di tali autorità e organismi dell’Unione conformemente a detti scopi e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti.»; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 18 ter Interoperabilità con l’ETIAS 1.   A partire dalla data di entrata in funzione dell’ETIAS, quale determinata conformemente all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il VIS è connesso all’ESP per consentire le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. 2.   Le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240 consentono le verifiche previste all’articolo 20 di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento. Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell’ESP per confrontare i dati contenuti nell’ETIAS con quelli contenuti nel VIS, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all’allegato II del presente regolamento. Articolo 18 quater Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati VIS 1.   Ai fini dell’esercizio dei compiti conferitile dal regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS ha il diritto di accedere e di consultare i dati del VIS pertinenti conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento. 2.   Qualora la verifica dell’unità centrale ETIAS in conformità dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/1240 confermi una corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli VIS o qualora a seguito di tale verifica persistano dubbi, si applica la procedura di cui all’articolo 26 di tale regolamento. Articolo 18 quinquies Uso del VIS per il trattamento manuale delle richieste da parte delle unità nazionali ETIAS 1.   Le unità nazionali ETIAS di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 consultano il VIS usando gli stessi dati alfanumerici usati per le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. 2.   Le unità nazionali ETIAS hanno temporaneamente accesso al VIS per consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240. Le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli da 9 a 14 del presente regolamento. 3.   Dopo la consultazione del VIS da parte delle unità nazionali ETIAS, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS registra l’esito della consultazione solo nel fascicolo di domanda ETIAS.»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 34 bis Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS Le registrazioni di tutti i trattamenti di dati eseguiti nel VIS e nell’ETIAS ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240 sono conservate in conformità dell’articolo 34 del presente regolamento e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.»; 4) l’allegato è numerato allegato I ed è aggiunto l’allegato seguente: «ALLEGATO II Tabella delle corrispondenze Dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS Dati corrispondenti del VIS di cui all’articolo 9, punto 4, del presente regolamento con i quali sono comparati i dati contenuti nell’ETIAS cognome cognome cognome alla nascita cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); nome o nomi nome/i data di nascita data di nascita luogo di nascita luogo di nascita paese di nascita paese di nascita sesso sesso attuale cittadinanza cittadinanza attuale o cittadinanze e cittadinanza alla nascita altre cittadinanze eventuali cittadinanza attuale o cittadinanze e cittadinanza alla nascita tipo di documento di viaggio tipo di documento di viaggio numero di documento di viaggio numero di documento di viaggio paese di rilascio del documento di viaggio paese che ha rilasciato il documento di viaggio.
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