Art. 4

Modifica del regolamento (UE) 2018/1860

In vigore dal 7 lug 2021
Modifica del regolamento (UE) 2018/1860 Nel regolamento (UE) 2018/1860, l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Applicabilità del regolamento (UE) 2018/1861 Nella misura in cui non siano stabiliti dal presente regolamento, l’inserimento, il trattamento e l’aggiornamento delle segnalazioni, le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e di eu-LISA, le condizioni relative all’accesso, il periodo di riesame delle segnalazioni, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità, il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all’articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 23, 32 e 33, all’articolo 34, paragrafo 5, agli articoli 36 bis, 36 ter, 36 quater e agli articoli da 38 a 60 del regolamento (UE) 2018/1861, si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.».
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Modifica del regolamento (UE) 2018/1860 (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/1152) — Testo vigente | Portale Normativo