Art. 5

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861

In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861 Il regolamento (UE) 2018/1861 è così modificato: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 ter Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS Per ciascun trattamento di dati eseguito nel SIS e nell’ETIAS conformemente agli articoli 36 bis e 36 ter del presente regolamento è conservato un registro in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9). (*9)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;" 2) all’articolo 34, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «h) del trattamento manuale delle domande ETIAS da parte dell’unità nazionale ETIAS a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240.»; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 36 ter Accesso ai dati SIS da parte dell’unità centrale ETIAS 1.   Ai fini dell’esercizio dei compiti conferitile dal regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS, istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell’ di detto regolamento, ha il diritto di accedere e di consultare i dati SIS pertinenti conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento. All’accesso e alla consultazione si applica l’articolo 36, paragrafi da 4 a 8, del presente regolamento. 2.   Fatto salvo l’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240, qualora la verifica dell’unità centrale ETIAS in conformità dell’articolo 22 di tale regolamento confermi una corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli di una segnalazione nel SIS, o qualora a seguito di tale verifica persistano dubbi, si applica la procedura di cui all’articolo 26 di tale regolamento. Articolo 36 quater Interoperabilità con l’ETIAS 1.   A partire dalla data di entrata in funzione dell’ETIAS, come determinata in conformità dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il SIS centrale è connesso all’ESP per consentire le verifiche di cui all’articolo 20, all’articolo 23, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e le successive verifiche di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo articolo. 2.   Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c) e lettera m), punto ii), e lettera o) del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS usa l’ESP per confrontare i dati di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del medesimo regolamento con quelli contenuti nel SIS, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento. 3.   Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS usa l’ESP per verificare regolarmente se è stata cancellata una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno inserita nel SIS, che abbia dato luogo al rifiuto, all’annullamento o alla revoca di un’autorizzazione ai viaggi. 4.   Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno, il SIS centrale trasmette i dati cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere da a) a d), da f) a i) e da s) a v) del presente regolamento al sistema centrale ETIAS utilizzando l’ESP, ai fini della verifica dell’eventuale corrispondenza della nuova segnalazione a un’autorizzazione ai viaggi valida.».
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