Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente: «28) “altri sistemi d’informazione dell’UE”: il sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226, il sistema di informazione visti (VIS), istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860 (*2), (UE) 2018/1861 (*3) e (UE) 2018/1862 (*4) del Parlamento europeo e del Consiglio, Eurodac, istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-TCN), istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). (*1)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60)." (*2)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1)." (*3)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14)." (*4)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56)." (*5)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1)." (*6)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).»;" 2) l’ è così modificato: a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) sostiene gli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d’ingresso e soggiorno, segnalazioni di persone ricercate per l’arresto o a fini di consegna o di estradizione, segnalazioni di persone scomparse, segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario, segnalazioni di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico e segnalazioni di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio;»; b) è inserita la lettera seguente: «e bis) sostiene gli obiettivi dell’EES;»; 3) all’, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente: «d bis) un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale ETIAS e il sistema centrale dell’EES;»; 4) l’ è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) laddove dal trattamento automatizzato della domanda emerga un riscontro positivo, verifica a norma dell’articolo 22, se i dati personali del richiedente corrispondono ai dati personali della persona per cui è emerso tale riscontro positivo nel sistema centrale ETIAS, in uno dei sistemi d’informazione UE consultati, nei dati Europol, in una delle banche dati Interpol di cui all’articolo 12, o agli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33 oggetto di consultazione e, nel caso in cui una corrispondenza sia confermata o a seguito di tale verifica persistano dubbi, avvia il trattamento manuale della domanda di cui all’articolo 26;»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   L’unità centrale ETIAS presenta relazioni periodiche alla Commissione e ad eu-LISA in merito ai falsi riscontri positivi di cui all’articolo 22, paragrafo 4, generati durante le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.»; 5) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Interoperabilità con gli altri sistemi d’informazione dell’UE e i dati Europol 1.   È assicurata l’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e gli altri sistemi d’informazione dell’UE e i dati Europol, dall’altro, al fine di consentire le verifiche automatizzate di cui all’articolo 20, all’articolo 23, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tale interoperabilità sfrutta il portale di ricerca europeo (“ESP”) istituito dall’ del regolamento (UE) 2019/817 e dall’ del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), a decorrere dalla data di cui all’articolo 72, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2019/817 e di cui all’articolo 68, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2019/818. 2.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera i), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il VIS con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), c) e d): a) cognome; b) cognome alla nascita; c) nome o nomi; d) data di nascita; e) luogo di nascita; f) paese di nascita; g) sesso; h) attuale cittadinanza; i) altre cittadinanze eventuali; j) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio. 3.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare l’EES con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d): a) cognome; b) cognome alla nascita; c) nome o nomi; d) data di nascita; e) sesso; f) attuale cittadinanza; g) altri nomi eventuali (pseudonimi); h) nomi d’arte; i) soprannomi; j) altre cittadinanze eventuali; k) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio. 4.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), lettera m), punto ii), e lettera o), e all’articolo 23 del presente regolamento, le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 23, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il SIS, istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861, con i dati seguenti forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera k), del presente regolamento: a) cognome; b) cognome alla nascita; c) nome o nomi; d) data di nascita; e) luogo di nascita; f) sesso; g) attuale cittadinanza; h) altri nomi eventuali (pseudonimi); i) nomi d’arte; j) soprannomi; k) altre cittadinanze eventuali; l) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio; m) per i minori, cognome e nome o nomi della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del richiedente. 5.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e d), e lettera m), punto i), e all’articolo 23, paragrafo 1 del presente regolamento, le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 23, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il SIS, istituito dal regolamento (UE) 2018/1862, con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera k), del presente regolamento: a) cognome; b) cognome alla nascita; c) nome o nomi; d) data di nascita; e) luogo di nascita; f) sesso; g) attuale cittadinanza; h) altri nomi eventuali (pseudonimi); i) nomi d’arte; j) soprannomi; k) altre cittadinanze eventuali; l) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio; m) per i minori, cognome e nome o nomi della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del richiedente. 6.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare i dati ECRIS-TCN con i dati seguenti forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d): a) cognome; b) cognome alla nascita; c) nome o nomi; d) data di nascita; e) luogo di nascita; e bis) paese di nascita; f) sesso; g) attuale cittadinanza; h) altri nomi eventuali (pseudonimi); i) nomi d’arte; j) soprannomi; k) altre cittadinanze eventuali; l) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio. 7.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera j), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare i dati Europol con i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), (j), k) e m), e all’articolo 17, paragrafo 8. 8.   Qualora dalle verifiche automatizzate a norma degli articoli 20 e 23 emerga un riscontro positivo, l’ESP fornisce all’unità centrale ETIAS un accesso temporaneo, in modalità di sola lettura, ai risultati di tali verifiche automatizzate. Nel caso delle verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, tale accesso è garantito nel fascicolo di domanda fino alla conclusione del trattamento manuale di cui all’articolo 22, paragrafo 2. In caso di corrispondenza tra i dati messi a disposizione e quelli del richiedente o di persistenza, a seguito delle verifiche automatizzate ai sensi degli articoli 20 e 23, di dubbi, il numero di riferimento univoco, nel sistema d’informazione dell’UE interrogato, della cartella dei dati per i quali è emerso il riscontro positivo è conservato nel fascicolo di domanda. Qualora dalle verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20 emerga un riscontro positivo, tali verifiche automatizzate ricevono l’opportuna notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2016/794. 9.   Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo di domanda usati per l’interrogazione o alcuni di essi corrispondano in tutto o in parte ai dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d’informazione dell’UE consultati. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di specificare le condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d’informazione dell’UE consultati e in un fascicolo di domanda. 10.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione stabilisce mediante atto di esecuzione le modalità tecniche per l’attuazione dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda la conservazione dei dati. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2. 11.   Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 2, dell’articolo 28, paragrafo 8, e dell’articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i dati relativi a un riscontro positivo nel fascicolo di domanda la provenienza dei dati è indicata dai dati seguenti: a) il tipo di segnalazione, ad eccezione delle segnalazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1; b) la fonte dei dati, vale a dire l’altro sistema d’informazione dell’UE da cui provengono i dati o i dati Europol, se del caso; c) il numero di riferimento, nel sistema d’informazione dell’UE interrogato, della cartella per cui è emerso il riscontro positivo, lo Stato membro che ha inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo; e d) se disponibili, la data e l’ora in cui i dati sono stati inseriti nell’altro sistema d’informazione dell’UE o nei dati Europol. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili e visibili unicamente all’unità centrale ETIAS qualora il sistema centrale ETIAS non sia in grado di individuare lo Stato membro competente. (*7)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).»;" 6) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 11 ter Sostegno agli obiettivi dell’EES Ai fini degli del regolamento (UE) 2017/2226, un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’, paragrafo 2, lettera d bis), del presente regolamento interroga e importa dal sistema centrale ETIAS le informazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, il numero della domanda e la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS, e crea o aggiorna conseguentemente la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento nell’EES. Articolo 11 quater Interoperabilità tra l’ETIAS e l’EES ai fini della revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS su richiesta del richiedente 1.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 41, paragrafo 8, un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’, paragrafo 2, lettera d bis), interroga il sistema centrale dell’EES per verificare che coloro che chiedono la revoca delle loro autorizzazioni ai viaggi non siano presenti nel territorio degli Stati membri. 2.   Se l’esito della verifica nel sistema centrale dell’EES di cui al paragrafo 1 indica che il richiedente non è presente nel territorio degli Stati membri, la revoca ha effetto immediato. 3.   Se l’esito della verifica di cui al paragrafo 1 de presente articolo indica che il richiedente è presente nel territorio degli Stati membri, si applica l’articolo 41, paragrafo 8. Il sistema centrale dell’EES registra che occorre trasmettere una notifica al sistema centrale ETIAS non appena è creata una cartella di ingresso/uscita ove si indichi che il richiedente la revoca dell’autorizzazione ai viaggi ha lasciato il territorio degli Stati membri.»; 7) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Interrogazione delle banche dati Interpol 1.   Il sistema centrale ETIAS interroga la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN). 2.   Le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. 3.   Se l’attuazione del paragrafo 2 non è garantita, il sistema centrale ETIAS non interroga le banche dati di Interpol.»; 8) all’articolo 17, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) se è stato condannato per i reati di terrorismo nei 25 anni precedenti o, per gli altri reati elencati nell’allegato, nei e, nei 15 anni precedenti e, in tali casi, quando e in quale paese;»; 9) all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il sistema centrale ETIAS avvia un’interrogazione utilizzando l’ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) e m), e paragrafo 8, con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un fascicolo di domanda memorizzato nel sistema centrale ETIAS, nel SIS, nell’EES, nel VIS, nell’Eurodac, nei dati Europol, nell’ECRIS-TCN e nelle banche dati Interpol SLTD e TDAWN. In particolare, il sistema centrale ETIAS verifica: a) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS; b) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nell’SLTD; c) se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno inserito nel SIS; d) se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione nel SIS; e) se il richiedente e il documento di viaggio corrispondono a un’autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS; f) se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un’altra domanda di autorizzazione ai viaggi associata a dati di identità diversi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), nel sistema centrale ETIAS; g) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato nell’EES; h) se il richiedente è registrato nell’EES per essere stato oggetto di un rifiuto di ingresso; i) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di breve durata registrata nel VIS; j) se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol; k) se il richiedente è registrato nell’Eurodac; l) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo del TDAWN; m) nei casi in cui il richiedente sia un minore, se il titolare della responsabilità genitoriale o il tutore legale: i) è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione nel SIS; ii) è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno registrata nel SIS; n) se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati nel sistema ECRIS-TCN e sono provvisti di un indicatore di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816; tali dati sono usati solo ai fini della verifica da parte dell’unità centrale ETIAS a norma dell’articolo 22 del presente regolamento e ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazionali da parte delle unità nazionali ETIAS a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 2, del presente regolamento; le unità nazionali ETIAS consultano i casellari giudiziali nazionali prima delle valutazioni e delle decisioni di cui all’articolo 26 del presente regolamento e, se del caso, prima delle verifiche e dei pareri ai sensi dell’articolo 28 del presente regolamento; o) se il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio inserita nel SIS.»; 10) l’articolo 22 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se consultata, l’unità centrale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati, nonché a tutti i riscontri positivi emersi dalle verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 2, 3 e 5, nonché alle informazioni rilevate dal sistema centrale ETIAS ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 7 e 8.»; b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dati presenti nel sistema centrale ETIAS;»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Qualora i dati corrispondano a quelli del richiedente, persistano dubbi sull’identità del richiedente o dalle verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, emerga un riscontro positivo, la domanda è trattata manualmente secondo la procedura di cui all’articolo 26.»; d) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Il sistema d’informazione ETIAS conserva i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dall’unità centrale ETIAS ai fini di verifica ai sensi dei paragrafi da 2 a 6. Tali registri sono creati e inseriti automaticamente nel fascicolo di domanda. Essi indicano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati collegati ai riscontri positivi emersi, il membro del personale che ha effettuato il trattamento manuale ai sensi dei paragrafi da 2 a 6, il risultato della verifica e la corrispondente giustificazione.»; 11) l’articolo 23 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) una segnalazione di persona da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.»; b) il paragrafo 2 è modificato come segue: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Ove dal confronto di cui al paragrafo 1 risultino uno o più riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all’unità centrale ETIAS. Una volta ricevuta la notifica, l’unità centrale ETIAS ha accesso, a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati al fine di verificare se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e, nel caso in cui la corrispondenza sia confermata, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. L’ufficio SIRENE interessato verifica a sua volta se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e adotta adeguate misure di follow-up.»; ii) è aggiunto il comma seguente: «Se il riscontro positivo riguarda una segnalazione di rimpatrio, l’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione, in cooperazione con l’unità nazionale ETIAS, se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 e se sia necessario l’inserimento di una segnalazione al fine di impedire l’ingresso e il soggiorno a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il sistema centrale ETIAS inserisce nel fascicolo di domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente al paragrafo 1. Tale riferimento è visibile e accessibile solo all’unità centrale ETIAS e all’ufficio SIRENE che ha ricevuto la notifica conformemente al paragrafo 3, a meno che il presente regolamento non preveda altre limitazioni.»; 12) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 25 bis Uso degli altri sistemi d’informazione dell’UE per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS 1.   Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS ha accesso diretto agli altri sistemi d’informazione dell’UE e può consultarli in modalità di sola lettura al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e decidere al riguardo conformemente all’articolo 26. Le unità nazionali ETIAS possono consultare: a) i dati di cui agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226; b) i dati di cui agli articoli da 9 a 14 del regolamento (CE) n. 767/2008; c) i dati di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1861 trattati ai fini degli articoli 24, 25 e 26 di tale regolamento; d) i dati di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1862 trattati ai fini dell’articolo 26 e dell’articolo 38, paragrafo 2, lettere k) e l), di tale regolamento; e) i dati di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1860 trattati ai fini dell’ di tale regolamento. 2.   Nella misura in cui un riscontro positivo è il risultato di una verifica a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS ha altresì accesso, direttamente o indirettamente e in conformità del diritto nazionale, ai dati pertinenti contenuti nei casellari giudiziali nazionali del proprio Stato membro per ottenere informazioni sui cittadini di paesi terzi, quali definiti nel regolamento (UE) 2019/816, i condannati per reati di terrorismo o altri eventuali reati di cui all’allegato del presente regolamento.»; 13) l’articolo 26 è così modificato: a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi se il riscontro positivo corrisponde a una delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e lettere da d) a o).»; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera o), emerga un riscontro positivo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente: a) rifiuta l’autorizzazione ai viaggi del richiedente se la verifica ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, ha determinato la cancellazione della segnalazione di rimpatrio e l’inserimento di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno; b) valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi in tutti gli altri casi. L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati consulta il proprio ufficio SIRENE per verificare se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 e, se del caso, se sia necessario l’inserimento di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861.»; c) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Qualora dal trattamento automatizzato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), emerga un riscontro positivo senza tuttavia che ne emerga uno ai sensi della lettera c) del predetto paragrafo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente tiene in particolare considerazione l’assenza di tale riscontro positivo nella sua valutazione del rischio per la sicurezza al fine di decidere se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi.»; 14) all’articolo 28, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del trattamento manuale di cui all’articolo 26, il parere motivato positivo o negativo è visibile unicamente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro consultato e all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente.»; 15) all’articolo 37, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I richiedenti le cui domande di autorizzazione ai viaggi sono state rifiutate hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nello Stato membro che ha adottato la decisione sulla domanda e conformemente alla sua legislazione nazionale. Durante la procedura di ricorso, il ricorrente ha accesso alle informazioni contenute nel fascicolo di domanda conformemente alle norme in materia di protezione di dati di cui all’articolo 56 del presente regolamento. L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente fornisce ai richiedenti le informazioni sulla procedura di ricorso. Tali informazioni sono fornite in una delle lingue ufficiali dei paesi che figurano nell’elenco dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 di cui il richiedente è cittadino.»; 16) all’articolo 41, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Fatto salvo il paragrafo 2, qualora sia inserita una nuova segnalazione nel SIS relativa a un rifiuto d’ingresso e di soggiorno o relativa ad un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il SIS ne informa il sistema centrale ETIAS. Il sistema centrale ETIAS verifica se la nuova segnalazione corrisponde a un’autorizzazione ai viaggi valida. In caso affermativo, il sistema centrale ETIAS trasferisce il fascicolo di domanda all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. Qualora sia stata inserita una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno, l’unità nazionale ETIAS revoca l’autorizzazione ai viaggi. Qualora l’autorizzazione ai viaggi sia collegata a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS o nella banca dati Interpol SLTD, l’unità nazionale ETIAS tratta manualmente il fascicolo di domanda.»; 17) l’articolo 46 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del sistema d’informazione ETIAS, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida. Se un tale guasto è rilevato da eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori e gli Stati membri. Informa altresì i vettori e gli Stati membri dell’avvenuta riparazione del guasto. Se un tale guasto è rilevato dai vettori, questi possono informarne l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dal vettore.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Qualora, per ragioni diverse da un guasto di una parte qualsiasi del sistema d’informazione ETIAS, sia tecnicamente impossibile per un vettore procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, per un periodo prolungato, il vettore ne informa l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dal vettore.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L’unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori in relazione ai paragrafi 1 e 3. L’unità centrale ETIAS stabilisce le procedure operative standard che stabiliscono le modalità per la fornitura di tale sostegno. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori norme dettagliate relative al sostegno da fornire e ai mezzi per fornirlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.»; 18) all’articolo 47, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida, segnalando anche se lo status della persona corrisponde allo status di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e, nel caso di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata ai sensi dell’articolo 44, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida;»; 19) all’articolo 64 è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Il diritto di accesso ai dati personali a norma del presente articolo lascia impregiudicati l’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1861 e l’articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1862.»; 20) all’articolo 73, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «eu-LISA sviluppa e attua il sistema centrale ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS, le interfacce uniformi nazionali, l’infrastruttura di comunicazione, e il canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale ETIAS e quello dell’EES, non appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e l’adozione da parte della Commissione: a) delle misure di cui all’, paragrafo 4, all’articolo 16, paragrafo 10, all’articolo 17, paragrafo 9, all’articolo 31, all’articolo 35, paragrafo 7, all’articolo 45, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 74, paragrafo 5, all’articolo 84, paragrafo 2, e all’articolo 92, paragrafo 8; e b) delle misure adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2, necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale ETIAS, delle NUI, dell’infrastruttura di comunicazione, del canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale ETIAS e quello dell’EES, nonché del portale per i vettori, in particolare degli atti di esecuzione riguardanti: i) l’accesso ai dati a norma degli articoli da 22 a 29 e da 33 a 53; ii) la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati a norma dell’articolo 55; iii) la conservazione delle registrazioni e l’accesso alle medesime a norma degli articoli 45 e 69; iv) i requisiti di prestazione; v) le specifiche relative a soluzioni tecniche per la connessione dei punti di accesso centrale a norma degli articoli 51, 52 e 53.»; 21) l’articolo 88 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) siano entrate in vigore le necessarie modifiche agli atti giuridici che istituiscono gli altri sistemi d’informazione dell’UE, volte a realizzare l’interoperabilità, ai sensi dell’articolo 11, con il sistema d’informazione ETIAS, ad eccezione della rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013;»; ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) siano state adottate le misure di cui all’articolo 11, paragrafi 9 e 10, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafi 3 e 5, all’articolo 33, paragrafi 2 e 3, all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 45, paragrafo 3, all’articolo 46, paragrafo 4, all’articolo 48, paragrafo 4, all’articolo 59, paragrafo 4, all’articolo 73, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 83, paragrafi 1, 3 e 4 e all’articolo 85, paragrafo 3;»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6.   L’interoperabilità, di cui all’articolo 11, con il sistema ECRIS-TCN ha inizio con l’entrata in funzione del CIR. L’ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla realizzazione dell’interoperabilità con il sistema ECRIS-TCN. 7.   L’ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla possibilità di interrogare le banche dati di Interpol di cui all’articolo 12.»; 22) l’articolo 89 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 9, all’articolo 17, paragrafi 3, 5, e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 31, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 83, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 85, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 ottobre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 4, all’articolo11, paragrafo 9, all’articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 31, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 83, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 85, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 4, dell’articolo 11, paragrafo 9, dell’articolo 17, paragrafi 3, 5 o 6, dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’articolo 27, paragrafo 3, dell’articolo 31, dell’articolo 33, paragrafo 2, dell’articolo 36, paragrafo 4, dell’articolo 39, paragrafo 2, dell’articolo 54, paragrafo 2, dell’articolo 83, paragrafi 1 o 3, o dell’articolo 85, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 23) all’articolo 90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/2226. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.»; 24) all’articolo 92 è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Un anno dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l’interrogazione di ECRIS-TCN attraverso il sistema centrale ETIAS. La Commissione trasmette tali valutazioni, unitamente al parere della commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS e ad eventuali raccomandazioni necessarie, al Parlamento europeo e al Consiglio. Al fine di valutare in che misura l’interrogazione del sistema ECRIS-TCN attraverso il sistema centrale ETIAS abbia contribuito al conseguimento dell’obiettivo dell’ETIAS, le valutazioni di cui al primo comma comprendono: a) un confronto del numero di riscontri positivi simultanei, per la stessa domanda, in ECRIS-TCN relativi alle condanne per reati di terrorismo di cui all’allegato al presente regolamento e nel SIS relativamente alle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno; b) un confronto del numero di riscontri positivi simultanei, per la stessa domanda, in ECRIS-TCN relativi a qualsiasi altro reato di cui all’allegato al presente regolamento e nel SIS relativamente alle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno; c) per le domande il cui unico riscontro positivo è in ECRIS-TCN, un confronto tra il numero di rifiuti di autorizzazioni di viaggio e il numero totale di riscontri positivi emersi dall’interrogazione di ECRIS-TCN. La commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS esprime pareri in merito alle valutazioni di cui al presente paragrafo. Le valutazioni possono, se necessario, essere corredate di proposte legislative.»; 25) all’articolo 96, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il comma seguente: «L’articolo 11 ter si applica a decorrere dal 3 agosto 2021.».
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Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1152) — Testo vigente | Portale Normativo