Art. 28

Valutazione

In vigore dal 7 lug 2021
Valutazione 1.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue: a) l’efficacia dello Strumento, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all’ e degli indicatori di output e di risultato di cui all’allegato VIII; b) l’efficienza nell’uso delle risorse assegnate allo Strumento e l’efficienza delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione; c) il sussistere della pertinenza e dell’adeguatezza delle misure di attuazione elencate all’allegato II; d) il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione; e) il valore aggiunto dell’Unione delle azioni attuate nell’ambito dello Strumento. Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, quale parte del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020. 2.   Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Va inoltre valutato l’impatto dello Strumento. 3.   La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento. 4.   La Commissione garantisce che le informazioni contenute nelle valutazioni intermedia e retrospettiva siano rese accessibili al pubblico, tranne in casi debitamente giustificati in cui la divulgazione delle informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di funzionamento o di sicurezza delle frontiere esterne nell’ambito della gestione europea integrata delle frontiere, sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali. 5.   Nella valutazione intermedia e nella valutazione retrospettiva la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni realizzate con paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all’ e all’, paragrafi 12 e 13.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1148:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo