Art. 30
Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente
In vigore dal 7 lug 2021
Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente
1. Per la sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/1060 sono utilizzati, ove opportuno, i codici per le tipologie di intervento indicate all’allegato VI del presente regolamento. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato VI.
2. Gli indicatori di cui all’allegato VIII del presente regolamento sono usati conformemente all’, paragrafo 1, e agli del regolamento (UE) 2021/1060.
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