Art. 16
Sostegno operativo
In vigore dal 7 lug 2021
Sostegno operativo
1. Uno Stato membro può utilizzare fino al 33 % dell’importo stanziato per il suo programma nell’ambito dello Strumento per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.
2. Quando utilizzano il sostegno operativo, gli Stati membri si conformano al pertinente acquis dell’Unione.
3. Gli Stati membri illustrano, nel programma e nelle relazioni annuale in materia di performance di cui all’, in che modo l’uso del sostegno operativo contribuirà al conseguimento degli obiettivi dello Strumento. Prima dell’approvazione del programma degli Stati membri, e previa consultazione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, se del caso, di eu-LISA nell’ambito di competenza di tali agenzie a norma dell’, paragrafo 4, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in esito alle valutazioni Schengen e alle valutazioni delle vulnerabilità, comprese le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.
4. Fermo restando l’, paragrafo 4, lettera c), il sostegno operativo riguarda le spese coperte dalle spese stabilite nell’allegato VII.
5. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato VII in relazione alle spese ammissibili al sostegno operativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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