Art. 17
Sostegno operativo per il regime di transito speciale
In vigore dal 7 lug 2021
Sostegno operativo per il regime di transito speciale
1. Lo Strumento prevede un sostegno per coprire i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione del regime di transito agevolato in conformità dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio.
2. Le risorse assegnate alla Lituania per il regime di transito speciale a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare per la Lituania, anche per investimenti in infrastrutture, in conformità delle spese ammissibili al sostegno operativo nell’ambito del suo programma di cui all’allegato VII.
3. In deroga all’, paragrafo 1, la Lituania può utilizzare gli importi ad essa assegnati conformemente all’, paragrafo 3, lettera a), per finanziare il sostegno operativo in aggiunta all’importo di cui all’, paragrafo 1.
4. La Commissione e la Lituania riesaminano l’applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull’esistenza o sul funzionamento del regime di transito speciale.
5. In seguito a una richiesta motivata da parte della Lituania, le risorse assegnate per il regime di transito speciale di cui all’, paragrafo 3, lettera a), sono riesaminate e, se necessario, adeguate prima dell’adozione dell’ultimo programma di lavoro per lo strumento tematico di cui all’, nei limiti delle risorse di bilancio di cui all’, paragrafo 3, lettera b), attraverso lo strumento tematico di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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