Art. 8

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

In vigore dal 7 lug 2021
Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico 1.   L’importo di cui all’, paragrafo 3, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. Data la natura interna dello Strumento, lo strumento tematico serve principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici indicati all’, paragrafo 2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le sue componenti, che sono: a) le azioni specifiche; b) le azioni dell’Unione; e c) l’assistenza emergenziale di cui all’. L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 riceve sostegno anche dall’importo di cui all’, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento. 2.   I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II, compresa la necessità di proteggere le frontiere esterne e di prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e l’immigrazione irregolare, nonché di gestire efficacemente i flussi migratori e sostenere la politica comune in materia di visti. I finanziamenti di cui al presente paragrafo, primo comma, ad eccezione di quelli utilizzati per l’assistenza emergenziale a norma dell’, sostengono unicamente le azioni elencate all’allegato III. 3.   La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell’Unione finanziate nell’ambito dello Strumento. 4.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono erogati agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione garantisce che non siano selezionati progetti oggetto di un parere motivato emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 258 TFUE relativo a procedure di infrazione che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o l’esecuzione dei progetti. 5.   Ai fini dell’ e dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, gli Stati membri interessati garantiscono e la Commissione si assicura che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato emesso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o l’esecuzione delle azioni. 6.   La Commissione stabilisce l’importo totale da mettere a disposizione dello strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione. 7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e possono riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento. 8.   La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi specifici indicati all’, paragrafo 2, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all’utilizzo e alla distribuzione dello strumento tematico tra le componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, compreso il sostegno fornito ad azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell’ambito delle azioni dell’Unione. 9.   A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 7, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri.
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Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico (Art. 8 Regolamento (UE) 2021/1148) — Testo vigente | Portale Normativo