Art. 9

Ambito di applicazione

In vigore dal 7 lug 2021
Ambito di applicazione 1.   La presente sezione si applica all’importo di cui all’, paragrafo 3, lettera a), e alle risorse aggiuntive da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione di finanziamento riguardante lo strumento tematico di cui all’. 2.   Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/1060.
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Ambito di applicazione (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/1148) — Testo vigente | Portale Normativo